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| Rampe e Scale | |
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| Decreto del Presidente della Repubblica - 24/07/1996 n. 503 | |
| "Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici." | |
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| Si veda in particolare: [ art. 7 ] | |
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| Art. 7. Scale e rampe | |
| 1. Per le scale e le rampe valgono le norme contenute ai punti 4.1.10., 4.1.11. e 8.1.10., 8.1.11. del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236. I percorsi che superano i 6 metri di larghezza devono essere, di norma, attrezzati anche con corrimano centrale. | |
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| Decreto Ministeriale - Ministero dei Lavori Pubblici 14/06/1989 n. 236 | |
| "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche.". | |
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| Si veda in particolare: [ art. 4.1.10 e art 4.1.11] | |
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| 4.1.10 Scale | |
| Le scale devono presentare un andamento regolare ed omogeneo per tutto il loro sviluppo. Ove questo non risulti possibile è necessario mediare ogni variazione del loro andamento per mezzo di ripiani di adeguate dimensioni. Per ogni rampa di scale i gradini devono avere la stessa alzata e pedata. Le rampe devono contenere possibilmente lo stesso numero di gradini, caratterizzati da un corretto rapporto tra alzata e pedata. | |
| Le porte con apertura verso la scala devono avere uno spazio antistante di adeguata profondità. | |
| I gradini delle scale devono avere una pedata antisdrucciolevole a pianta preferibilmente rettangolare e con un profilo preferibilmente continuo a spigoli arrotondati. | |
| Le scale devono essere dotate di parapetto atto a costituire difesa verso il vuoto e di corrimano. I corrimano devono essere di facile prendibilità e realizzati con materiale resistente e non tagliente. | |
| Le scale comuni e quelle degli edifici aperti al pubblico devono avere i seguenti ulteriori requisiti: | |
| 1) la larghezza delle rampe e dei pianerottoli deve permettere il passaggio contemporaneo di due persone ed il passaggio orizzontale di una barella con una inclinazione massima del 15% lungo l'asse longitudinale; | |
| 2) la lunghezza delle rampe deve essere contenuta; in caso contrario si deve interporre un ripiano in grado di arrestare la caduta di un corpo umano; | |
| 3) il corrimano deve essere installato su entrambi i lati; | |
| 4) in caso di utenza prevalente di bambini si deve prevedere un secondo corrimano ad altezza proporzionata; | |
| 5) è preferibile una illuminazione naturale laterale. Si deve dotare la scala di una illuminazione artificiale, anche essa laterale, con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo. | |
| 6) Le rampe di scale devono essere facilmente percepibili, anche per i non vedenti. | |
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| (Per le specifiche vedi 8.1.10 ). | |
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| 4.1.11 Rampe | |
| La pendenza di una rampa va definita in rapporto alla capacità di una persona su sedia a ruote di superarla e di percorrerla senza affaticamento anche in relazione alla lunghezza della stessa. Si devono interporre ripiani orizzontali di riposo per rampe particolarmente lunghe. Valgono in generale per le rampe accorgimenti analoghi a quelli definiti per le scale. | |
| (Per le specifiche vedi 8.1.10 e 8.1.11). | |
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