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Proposta Legge Regionale
   
 

Proposta Legge Regionale depositata il 9/2/2007 a firma dei consiglieri D’Ercole e Ronghi. 

 
   
 

NORME E PROVVEDIMENTI PER FAVORIRE LE OPPORTUNITÀ DI VITA AUTONOMA, LA MOBILITA’ E L'INTEGRAZIONE SOCIALE DELLE PERSONE CON DISABILITA’.

 
   
 Titolo I 
 FINALITÀ  
   
 Art. 1  
 Finalità 
   
 

1.  Nell'ambito dei compiti di cui all'art. 39 comma 2,della legge 5 febbraio 1992 n. 104, la Regione Campania favorisce la vita di relazione e l'inclusione sociale delle persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale, residenti nel territorio regionale, attraverso un potenziamento ed una maggiore personalizzazione degli interventi finalizzati a migliorare le opportunità di vita indipendente, la non discriminazione e la pari opportunità di condizione ed inclusione sociale.

 
   
 Art. 2 
 Interventi  
 

1. Le finalità di cui all'art. 1 sono perseguiti in particolare mediante:

 
 

a) la promozione di attività di sensibilizzazione ed informazione, per rimuovere gli ostacoli di ordine culturale che possono impedire l'integrazione sociale delle persone disabili;

 
 

b) il coordinamento delle attività di informazione e di consulenza sulle tematiche delle disabilità, sul superamento delle barriere architettoniche e sensoriali e sugli ausili;

 
 

c) il sostegno all'istituzione del servizio di aiuto personale, autogestito in forma diretta dai beneficiari attraverso l' erogazione di un bonus monetario;

 
  

d) la promozione di interventi atti a favorire la mobilità individuale e l'autonomia personale mediante contributi finanziari per l'acquisto di ausili ed attrezzature e per l'adattamento dei mezzi di locomozione privati, nonché favorendo il miglioramento dell'accessibilità dei trasporti pubblici, dei servizi di interesse pubblico e privato e degli spazi aperti al pubblico;

 
 

f) l'istituzione di un Osservatorio Regionale per i problemi delle persone con disabilità e la promozione di iniziative per favorire la partecipazione di cui all’Articolo 8 . 

 
 

g) la Regione si impegna a perseguire coloro che non applicano le normative vigenti in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, alla revoca o restituzione dei finanziamenti pubblici erogati in caso di realizzazione di opere pubbliche.

 
   
 Titolo II 
 

INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'AUTONOMIA

 
 Art. 3 
 Finalità e destinatari 
 

1. La Regione favorisce l'uguaglianza di opportunità, la permanenza nel proprio ambiente di vita e la maggiore autonomia possibile delle persone con disabilità tali da assumere la connotazione di gravità di cui al comma 3 dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104. 

 
 2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione sostiene interventi, non finanziati da altre leggi nazionali o regionali vigenti, rivolti alla dotazione di ausili per la mobilità e l'autonomia, per la gestione dell'ambiente domestico e delle comunicazioni, intese sia dal punto di vista tecnico sia da quello relazionale. 
 

3. Gli interventi sono ammessi a finanziamento sulla base di un progetto personalizzato predisposto dai competenti servizi pubblici, sociali e sanitari, su richiesta ed in accordo con i cittadini interessati.

 
 4. La presente L.R. e’ corredata di un allegato tecnico che stabilisce i contributi economici massimi, da concedere agli aventi diritto 
   
 Art. 4 
 Acquisto e adattamento di veicoli privati 
 

1. La Regione concede contributi sulla spesa sostenuta per l'acquisto o l'adattamento di veicoli ad uso privato, utilizzati per la mobilità di cittadini gravemente disabili.

 
 

2. Qualora il destinatario dell'intervento non sia il titolare del veicolo, il contributo potrà essere erogato a favore di soggetti che abbiano con il destinatario legami di parentela o di convivenza.

 
 

3. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità di accesso ai contributi che non possono comunque essere superiori al settanta per cento in caso di acquisto ed al settanta per cento in caso di adattamento, rispetto alla spesa ritenuta ammissibile. 

 
 

4. A favore dei titolari di patente di guida delle categorie A, B e C speciali, con incapacità motorie permanenti, la Regione concede contributi per la modifica degli strumenti di guida, con i medesimi criteri e modalità previsti al comma 1 dell'art. 27 della legge 5 febbraio 1992 n. 104.

 
   
 Art. 5 
 Interventi per la permanenza nella propria abitazione 
 

1 La Regione, al fine di limitare le situazioni di dipendenza assistenziale e per favorire l'autonomia, la gestione e la permanenza nel proprio ambiente di vita, concede contributi finalizzati alla dotazione:

 
 

a) di strumentazioni tecnologiche ed informatiche per il controllo dell'ambiente domestico (domotica) e lo svolgimento delle attività quotidiane;

 
 

b) di ausili, attrezzature e arredi personalizzati che permettono di risolvere le esigenze di fruibilità della propria abitazione;

 
 

c) di attrezzature tecnologicamente idonee per avviare e svolgere attività di lavoro, studio e riabilitazione nel proprio alloggio, qualora la gravità della disabilità non consenta lo svolgimento di tali attività in sedi esterne. 

 
   
 

2. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità di accesso ai contributi che non possono comunque essere superiori al cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile.

 
   
 

3. La Regione è autorizzata ad anticipare od integrare i finanziamenti dei contributi di cui all'art. 10 della legge 9 gennaio 1989 n. 13, per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti adibiti ad abitazioni private. I contributi sono concessi ed erogati con le procedure e le modalità indicate negli articoli 8, 9, 10 e 11 della legge n. 13 del 1989.

 
   
 Art. 6 
 Servizio di assistenti personali 
 

1. La regione promuove il servizio di assistenti personali attraverso finanziamenti agli ambiti di zona sociali di cui alla legge 328/2000.

 
 

a) Il servizio di assistenti personali viene svolto a favore di persone con handicap grave, non autosufficienti, certificate ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge 104/92.

 
 

b) Il servizio di assistenti personali viene autogestito in forma diretta dai beneficiari o dai rappresentanti legali per le persone che non possono rappresentarsi da sole, attraverso l' erogazione di un bonus monetario corrispondente ai servizi necessari a garantirne la sua autonomia o ad alleviare il carico di lavoro assistenziale della famiglia.

 
 

2. La definizione delle quantità e qualità dell’erogazione del servizio definita all’interno dei progetti individuali di cui all’art. 14 della legge 328/2000.

 
 

a) Il servizio di assistenti personali ha l’obiettivo di fornire:

 
 1) Aiuto alla persona con disabilità grave in grado di autodeterminare le proprie scelte di vita, attraverso servizi offerti in ambito domiciliare e sociale allargato 
 

2) Sostegno alla famiglia per persone non in grado di autodeterminare le proprie scelte di vita, negli impegni di cura quotidiana con priorità alle situazioni di impossibilità a garantire la continuità dell’intervento assistenziale

 
   
 Titolo III 
 

SENSIBILIZZAZIONE CULTURALE, INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE

 
   
 Art.7 
 Sensibilizzazione culturale, documentazione e consulenza 
 

1 La Giunta regionale promuove e sostiene iniziative di sensibilizzazione culturale ed informazione e coordina, direttamente o attraverso convenzione, le attività di documentazione e di consulenza nell'area della disabilità, mediante:

 
   
 

a) l'organizzazione o il sostegno a campagne di informazione e di educazione volte al superamento degli ostacoli di ordine culturale all'integrazione delle persone disabili, all'abbattimento delle barriere architettoniche e sensoriali ed alla conoscenza dell'offerta dei servizi presenti sul territorio, in collaborazione con le istituzioni pubbliche, le autonomie locali, le organizzazioni del volontariato, le associazioni e gli enti morali;

 
 

b) la costruzione di banche dati a carattere legislativo e documentario, delle disposizioni legislative e amministrative di settore, anche avvalendosi di tecnologie che ne facilitino l'accesso e la consultazione da parte dei soggetti interessati (Legge 9/01/2004, n° 4 "Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici");

 
 

c) la promozione di specifiche iniziative e corsi di aggiornamento e di formazione (i corsi di aggiornamento saranno obbligatori per tecnici e funzionari regionali, provinciali comunali e degli enti locali, i corsi si terranno a cadenza annua);

 
 

d) il supporto e la messa in rete di servizi a cui fare riferimento per la valutazione sugli ausili, sui presidi e sulle tecnologie più idonei a favorire l'autonomia;

 
 

e) la documentazione e la promozione di studi, ricerche e progetti, anche in collaborazione con gli ordini e le associazione professionali competenti, relativi al superamento delle barriere architettoniche e sensoriali, al sostegno all’accesso all’informazione sull’accessibilità e fruibilità esistente, al fine di individuare soluzioni atte a migliorare l'accessibilità e la fruibilità degli edifici, dei percorsi e dei mezzi di trasporto da parte delle persone disabili;

 
 

f) la presentazione al Consiglio Regionale di una relazione annuale sullo stato di attuazione delle politiche a favore delle persone disabili.

 
 

2. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Giunta regionale si avvale, in via prioritaria, dell'apporto e della collaborazione della rete degli Enti pubblici, delle Università e di ogni altro ente, istituzione, associazione di natura pubblica o privata competente in materia.

 
   
 Art. 8 
 Osservatorio regionale per le politiche a favore delle persone disabili 
 

1. Al fine di consentire la conoscenza della condizione delle persone con disabilità è istituito l’Osservatorio Regionale per le politiche a favore delle persone disabili.

 
 

2. L’Osservatorio è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale, ed è composto:

 
 

a) dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore competente in materia di politiche sociali e familiari, suo delegato, con funzioni di presidente;

 
 

b) da 10 rappresentanti indicati delle federazioni e associazioni e degli enti morali rappresentanti le persone disabili, che ne facciano richiesta;

 
 

c) da un rappresentante delle Aziende USL, individuato tra i direttori generali delle stesse;

 
 

d) da un rappresentante delle Autonomie locali.

 
 

3. L’Osservatorio è integrato su richiesta del Presidente, secondo le materie oggetto delle singole sedute da:

 
 

a) un rappresentante delle cooperative sociali di inserimento lavorativo, designato dalle associazioni cooperative più rappresentative a livello regionale;

 
 

b) un rappresentante della Sovrintendenza scolastica per la Campania;

 
 c) un rappresentante dell'Agenzia regionale per l'impiego; 
 

d) un rappresentante delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul territorio regionale;

 
 

e) un rappresentante delle principali organizzazioni regionali degli imprenditori.

 
 

4. L’Osservatorio è integrato, altresì, su richiesta del Presidente, dagli Assessori regionali competenti per le materie oggetto di convocazione.

 
 

5. L’Osservatorio regionale ha il compito di:

 
 

a) monitorare i programmi e le politiche regionali per i problemi della disabilità, nonché gli atti relativi alla stessa materia, nei casi previsti dalla legislazione vigente e ogni qualvolta richiesto dai competenti organi o dall’Osservatorio stesso;

 
 

b) proporre modifiche ed adeguamenti della normativa;

 
 

c) promuovere indagini, ricerche, studi ed iniziative di interesse regionale finalizzati ad una sempre maggiore qualificazione ed integrazione degli interventi nei confronti dei disabili.

 
 

6. Alle riunioni dell’Osservatorio sono invitati i consiglieri componenti la Commissione Politiche Sociali ed eventualmente, su richiesta del Presidente, esperti nelle materie oggetto di convocazione.

 
 

7. L’Osservatorio si dota di un proprio regolamento di funzionamento e si avvale di un collaboratore regionale, di qualifica funzionale non inferiore al 7° livello, che funge da segretario, inoltre si attrezzerà di un ufficio presso l’assessorato alle politiche sociali, dotato di personale di tutti gli strumenti informatici che funzionerà da segreteria.

 
 

8. L’Osservatorio ha durata quinquennale e si scioglie automaticamente allo scioglimento del Consiglio Regionale, la partecipazione alla stessa è a titolo gratuito, salvo gli eventuali rimborsi per spese vive (interprete dei segni, accompagnatore ecc).

 
   
 Titolo IV 
 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
 
 
   
 Art. 9 
 Norma finanziaria 
   
 

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, la Regione Campania fa fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli, nella parte spesa del bilancio regionale, che verranno dotati dei finanziamenti necessari in sede di approvazione della legge di bilancio, attraverso l’istituzione di una apposita u.p.b., che per l’anno finanziario 2007 e’ pari a € 2.500.000,00.

 
 

2. Per gli anni successivi la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall' applicazione della presente legge è stabilita nella legge annuale di bilancio.

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
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