logo superabile
superabile logo
 
napoli
Home arrow Proposte arrow Regione Campania arrow Proposta Disegno Legge
Proposta Disegno Legge Regionale
   
 

NORME E PROVVEDIMENTI PER FAVORIRE LE OPPORTUNITÀ DI VITA AUTONOMA, LA MOBILITA’ E L'INTEGRAZIONE SOCIALE DELLE PERSONE CON DISABILITA' 

 
   
 Sommario 
 

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

 
 

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Definizioni.

Art. 3 - Interventi

Art. 4 - Beneficiari.

Art. 5 - Competenze.

Art. 6 - Limitazione per Enti locali in materia di accesso ai contributi regionali

 
   
 

Titolo II - INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'AUTONOMIA

 
 

Art. 7 - Interventi per la permanenza nella propria abitazione

Art. 8 - Servizio di assistenti personali

 
   
 

Titolo III - DISPOSIZIONI E INTERVENTI FINANZIARI PER LA FACILITAZIONE NEL TRASPORTO.

 
 

Art. 9 - Accessibilità ai servizi di trasporto pubblico.

Art. 10 - Acquisto e adattamento di mezzi di locomozione privati.

 
   
 

Titolo IV - DISPOSIZIONI EDILIZIE 

 
 

Art. 11 - Progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici ovvero alla ristrutturazione di edifici esistenti.

Art. 12 - Interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche e sensoriali  soggetti a denuncia di inizio di attività.

Art. 13 - Piani per l’eliminazione delle barriere architettoniche.

Art. 14 - Risorse per interventi destinati all’eliminazione delle barriere architettoniche.

Art. 15 - Facilitazioni per interventi su immobili abitati da persone con disabilità.

 
   
 

Titolo V - INTERVENTI FINANZIARI PER LA FRUIBILITÀ DEGLI EDIFICI PUBBLICI E PRIVATI E DEGLI SPAZI APERTI AL PUBBLICO

 
 

Art. 16 - Edifici e spazi pubblici.

Art. 17 - Edifici e spazi privati aperti al pubblico.

Art. 18 - Edifici privati.

Art. 19 - Facilitatori della vita di relazione.

 
   
 

Titolo VI - FUNZIONI REGIONALI

 
 

Art. 20 - Piano annuale di intervento per l’eliminazione delle barriere architettoniche.

Art. 21 - Sensibilizzazione culturale, informazione e partecipazione e consulenza

Art. 22 - Osservatorio regionale per le politiche a favore delle persone con disabilità

Art. 23 - Centro regionale di documentazione sulle barriere architettoniche.

Art. 24 - Progetti speciali.

 
   
 

Titolo VII - MODALITÀ DI CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI E COMPETENZE DEI COMUNI

 
 

Art. 25 - Domande di contributo degli enti pubblici e delle aziende concessionarie di servizi di trasporto pubblico locale.

Art. 26 - Domande di contributo degli enti e dei soggetti privati.

Art. 27 - Assegnazione dei fondi regionali ai comuni.

Art. 28 - Modalità di erogazione dei contributi.

Art. 29 - Ulteriori adempimenti della Giunta regionale.

 
   
 Titolo VIII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 
 

Art. 30 - Norma finanziaria

Art. 31 - Dichiarazione d’ urgenza

 
   
 Titolo I 
 

DISPOSIZIONI GENERALI

 
 Art. 1 - Finalità 
 

1. Nell'ambito dei compiti di cui all'art. 39 comma 2,della legge 5 febbraio 1992 n. 104, la Regione Campania favorisce la vita di relazione e l'inclusione sociale delle persone con disabilità fisica, psichica, intellettiva e sensoriale, residenti nel territorio regionale, attraverso un potenziamento ed una maggiore personalizzazione degli interventi finalizzati a migliorare le opportunità di vita indipendente, la non discriminazione e la pari opportunità di condizione e l'inclusione sociale.

 
 

2. La Regione favorisce l'uguaglianza di opportunità, la permanenza nel proprio ambiente di vita e la maggiore autonomia possibile delle persone con disabilità tali da assumere la connotazione di gravità di cui al comma 3 dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104.

 
 

3. Ai fini di cui al comma 1, la Regione sostiene interventi, non finanziati da altre leggi nazionali o regionali vigenti, rivolti alla dotazione di ausili per la mobilità e l'autonomia, per la gestione dell'ambiente domestico e delle comunicazioni, intese sia dal punto di vista tecnico sia da quello relazionale.

 
 

4. La Regione Campania promuove iniziative ed interventi atti a garantire la fruibilità degli edifici pubblici, privati e degli spazi aperti al pubblico nonché di parchi, spiagge, strutture turistiche, ricreative, sportive, culturali, musicali e luoghi espositivi, quale condizione essenziale per favorire la vita di relazione e la partecipazione alle attività sociali e produttive da parte delle persone con disabilità.

 
 

5. La Regione Campania sostiene l' impegno da parte degli Enti locali e degli Enti di trasporto regionali nell’applicazione della normativa sull’abbattimento delle barriere architettoniche e fissa, per l’accesso a qualsiasi contributo regionale, il rispetto della vigente normativa in materia.

 
   
 Art. 2 - Definizioni 
 1. Ai fini della presente legge si intende per: a) persona con disabilità: soggetto con disabilità motoria, sensoriale, psicologico-cognitiva, permanenti o temporanee; b) facilitatori della vita di relazione: le suppellettili, gli arredi, le attrezzature tecniche, tecnologiche, informatiche, strumentazioni domotiche, programmi informatici (software), hardware, gli ausili, che consentano alla persona con disabilità il controllo dell'ambiente domestico e lo svolgimento delle attività e funzioni della vita quotidiana e di relazione;

c) fruibilità: la possibilità, per le persone, di poter utilizzare con pieno godimento spazi aperti, spazi costruiti, arredi, servizi informativi, attrezzature, svolgendo attività in sicurezza ed in autonomia.

 
   
 Art. 3 - Interventi 
 

1. Le finalità di cui all'art. 1 sono perseguiti in particolare mediante:

a) la promozione di attività di sensibilizzazione ed informazione, per rimuovere gli ostacoli di ordine culturale che possono impedire l'integrazione sociale delle persone con disabilità;

b) il coordinamento delle attività di informazione e di consulenza sulle tematiche delle disabilità, sul superamento delle barriere architettoniche e comunicative e sugli ausili;

c) il sostegno all'istituzione del servizio di aiuto personale, autogestito in forma diretta dai beneficiari attraverso l' erogazione di un bonus monetario;

d) gli interventi finalizzati alla formazione e aggiornamento di tecnici edili, in materia di eliminazione delle barriere architettoniche e sensoriali; 

e) la disciplina urbanistica ed edilizia, pubblica e privata; f) gli interventi finanziari per garantire la fruibilità degli edifici e spazi pubblici, degli edifici e spazi privati aperti al pubblico;

g) gli interventi finanziari per garantire la fruibilità degli edifici privati;

h) gli interventi finanziari per l'acquisto di facilitatori della vita di relazione atti a favorire la mobilità individuale e l'autonomia personale; i) gli interventi finanziari per consentire l’accesso e l’uso dei mezzi di trasporto pubblico locale da parte delle persone con disabilità, comprese stazioni dei treni, funivie, fermate autobus, approdi costieri, taxi;  

l) gli interventi finanziari a favorire la mobilità ed il trasporto individuale tramite l’acquisto e l’adattamento di mezzi di locomozione privati;

m) gli interventi finanziari per la redazione o revisione dei piani comunali di eliminazione delle barriere architettoniche di cui all’articolo 32 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” e successive modificazioni e all'articolo 24, comma 9, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” e successive modificazioni.

n) la Regione si impegna a perseguire coloro che non applicano le normative vigenti in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, alla revoca o restituzione dei finanziamenti pubblici erogati in caso di realizzazione di opere pubbliche.

o) l'istituzione di un Osservatorio Regionale per i problemi delle persone con disabilità e la promozione di iniziative per favorire la partecipazione di cui all’Articolo 22 .

3. Gli interventi sono ammessi a finanziamento sulla base di un progetto personalizzato predisposto ai sensi dell'art. 14 della legge 328/2000 dai competenti servizi pubblici, sociali e sanitari, o su richiesta ed in accordo con i cittadini interessati.

4. La presente L.R. è corredata di un allegato tecnico che stabilisce i contributi economici massimi, da concedere agli aventi diritto.

 
   
 Art. 4 - Beneficiari 
 

1. Possono beneficiare delle agevolazioni previste dalla presente legge:

a) gli enti pubblici;

b) le aziende concessionarie di servizi di trasporto pubblico locale;

c) i soggetti privati proprietari di spazi o edifici aperti al pubblico, ivi comprese le imprese;

d) le persone con disabilità, coloro i quali li abbiano a carico, ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e i soggetti che li assistono o li rappresentano secondo le norme del codice civile.

 
   
 Art. 5 - Competenze 
 

1. La Giunta regionale:

a) adotta il piano annuale di intervento per l’eliminazione delle barriere architettoniche e comunicative di cui all'articolo 20;

b) assegna ai comuni i fondi disponibili, secondo gli indirizzi del piano annuale di intervento di cui all’articolo 20;

c) provvede al funzionamento del centro regionale di documentazione sulle barriere architettoniche di cui all'articolo 23;

d) provvede alla realizzazione dei progetti speciali di cui all'articolo 24;

e) assegna ai comuni contributi per la redazione o revisione dei piani comunali di eliminazione delle barriere architettoniche e sensoriali di cui all’articolo 13;

f) promuove l’organizzazione dei corsi di formazione di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 3.

g) garantisce che tutti i fondi pubblici siano vincolati al rispetto dell’eliminazione delle barriere architettoniche e comunicative, in base all'art.1 comma 7 del DPR 503/96.

h) controlla che i fondi strutturali Europei siano vincolati al rispetto dell’articolo 16 del Regolamento Europeo n° 1083/2006 del 11/7/2006

2. Nel rispetto delle disposizioni poste dal piano annuale di intervento di cui all’articolo 20, spettano ai comuni, le funzioni amministrative relative agli interventi finanziari previsti dalla presente legge a favore dei soggetti privati di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 4.

 
   
 

Art. 6 - Limitazione per Enti pubblici e privati in materia di accesso ai contributi regionali.

 
 

1 - Per i motivi di cui all’art. 1, perdono il diritto a percepire qualsiasi finanziamento, contributo o agevolazione regionale loro spettante per spese correnti o per spese di investimento, e a qualsiasi titolo e per qualsiasi finalità ottenuto, le Amministrazioni comunali e provinciali, le comunità montane, i parchi regionali, le ASL, e qualsiasi altro ente pubblico o a controllo pubblico, che consentono nell’ambito dei territori di rispettiva competenza, la realizzazione di opere pubbliche e private, anche temporanee, in difformità rispetto a quanto previsto in materia di accessibilità, di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche e sensoriali della Legge 30 marzo 1971 n° 118, dal DPR 24 luglio 1996 n° 503, dalla Legge 9 gennaio 1989 n° 13 e successivo  D.M. 14 giugno del 1989 n° 236, dal DPR 6 giugno del 2001 n° 380, e quant'altra disposizione in materia, ovvero che violano le previsioni delle disposizioni elencate attraverso l’approvazione di progetti non conformi alla normativa vigente o mediante il rilascio di certificati di collaudo o di regolare esecuzione o di agibilità o di abitabilità.

2 - Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano anche ad enti privati beneficiari di  finanziamenti, contributi o agevolazioni regionali.

3 - Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano anche ad enti pubblici e privati erogatori di servizi pubblici o aperti al pubblico, beneficiari di finanziamenti, contributi o agevolazioni regionali.

 
   
 

Titolo II

 
 

INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'AUTONOMIA

 
 

Art. 7 - Interventi di sostegno alla permanenza e gestione della propria abitazione

 
 

1 La Regione, al fine di limitare le situazioni di dipendenza assistenziale e per favorire l'autonomia, l'autodeterminazione e la permanenza nel proprio ambiente di vita della persona con disabilità in situazione di handicap grave, certificate ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge 104/92, concede contributi finalizzati alla dotazione di:

a) facilitatori di cui alla lettera b) comma1 Articolo 2;

b) ausili, attrezzature e arredi personalizzati che permettono di risolvere le esigenze di fruibilità della propria abitazione;

c) attrezzature tecnologicamente idonee per avviare e svolgere attività di lavoro, studio e riabilitazione nel proprio alloggio, qualora la gravità della disabilità renda problematico o non consenta lo svolgimento di tali attività in sedi esterne.

2. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità di accesso ai contributi che non possono comunque essere superiori al cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile.

3. La Regione è autorizzata ad anticipare od integrare i finanziamenti dei contributi di cui all'art. 10 della legge 9 gennaio 1989 n. 13, per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti adibiti ad abitazioni private. I contributi sono concessi ed erogati con le procedure e le modalità indicate negli articoli 8, 9, 10 e 11 della legge n. 13 del 1989.

 
   
 

Art. 8 - Servizio di assistenti personalI

 
 

1. La regione promuove il servizio di assistenti personali attraverso finanziamenti agli ambiti di zona sociali di cui alla legge 328/2000, sulla base di progetti individuali per la vita indipendente.Sono beneficiarie del servizio di assistenti personali, persone con handicap grave non autosufficienti, certificate ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge 104/92.

Il servizio di assistenti personali viene autogestito in forma diretta dai beneficiari o dai rappresentanti legali, per le persone che non possono rappresentarsi da sole,  attraverso l' erogazione di un budget di cura corrispondente ai servizi necessari a garantirne la sua autonomia o ad alleviare il carico di lavoro assistenziale della famiglia.

2. La definizione delle quantità e qualità dell’erogazione del servizio è definita all’interno dei progetti individuali di cui all’art. 14 della legge 328/2000.

La regione disciplina le modalità di rendicontazione dell'uso del budget di cura.

3. Il servizio di assistenti personali ha l’obiettivo di fornire:

a) Aiuto alla persona con disabilità grave in grado di autodeterminare le proprie scelte di vita, attraverso servizi offerti in ambito domiciliare e sociale allargato

b) Sostegno alla famiglia per persone non in grado di autodeterminare le proprie scelte di vita, negli impegni di cura quotidiana, con priorità alle situazioni di impossibilità della famiglia a garantire la continuità dell’intervento assistenziale

 
   
 

Titolo III

 
 

DISPOSIZIONI E INTERVENTI FINANZIARI PER LA FACILITAZIONE NEL TRASPORTO

 
 Art. 9 - Accessibilità ai servizi di trasporto pubblico 
 

1.La Giunta regionale, con proprio provvedimento, stabilisce, attraverso appositi piani regionali pluriennali, le modalità ed i criteri per l'adeguamento dei servizi di trasporto pubblico locale su rotaia, gomma, mare, funivia, onde consentirne l'utilizzo anche da parte delle persone con disabilità motoria e sensoriale.

2. Ai fini di consentire l’accesso e l’uso dei mezzi di trasporto alle persone con disabilità, sono concessi contributi alle aziende concessionarie di servizi di trasporto pubblico locale.

 
   
 Art. 10 - Acquisto e adattamento di mezzi di locomozione privati 
 

1. La Regione concede contributi sulla spesa sostenuta per l'acquisto o l'adattamento di veicoli ad uso privato, utilizzati per la mobilità di persone con disabilità in situazione di handicap grave, certificate ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge 104/92.

2. Per l’acquisto e l'adattamento di motoveicoli ed autoveicoli in funzione delle minorazioni anatomiche e funzionali di cui agli articoli 327 e 328 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada” e successive modificazioni, con fondi regionali possono essere concessi contributi in misura non inferiore al dieci per cento e non superiore al settanta per cento della spesa effettivamente sostenuta e comunque per un importo che non superi i 15.000,00 euro.

3. Per l'adattamento di mezzi ai fini del trasporto di persone con disabilità sprovvisti di patente, con fondi regionali possono essere concessi contributi in misura non inferiore al dieci per cento e non superiore al settanta per cento della spesa effettivamente sostenuta e comunque per un importo che non superi i 18.000,00 euro.

4. Qualora il destinatario dell'intervento non sia il titolare del veicolo, il contributo potrà essere erogato a favore di soggetti che abbiano con il destinatario legami di parentela o di convivenza.

5. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità di accesso e redicontazione dei contributi che non possono comunque essere superiori al settanta per cento in caso di acquisto ed al settanta per cento in caso di adattamento, rispetto alla spesa ritenuta ammissibile.

6. I contributi di cui ai commi 2 ed 3 sono cumulabili, sino alla completa concorrenza della spesa effettivamente sostenuta, con quelli concessi a qualsiasi titolo ai medesimi soggetti, compresi quelli di cui all'articolo 27, comma 1, della legge n. 104/1992.

 
   
 

Titolo IV

 
 

DISPOSIZIONI EDILIZIE

 
 

Art. 11 - Progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici ovvero alla ristrutturazione di edifici esistenti.

 
 

1. I progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici ovvero alla ristrutturazione di interi edifici, o parte di questi, sono redatti in osservanza delle prescrizioni tecniche atte a garantire la fruizione degli edifici e degli spazi pubblici e privati, anche aperti al pubblico, stabilite con provvedimento della Giunta regionale, nel rispetto dei principi fondamentali desumibili dalla legislazione statale (D.M. LL.PP. 236/89; L. 13/89; DPR 503/96; DPR 380/2001)

Nei progetti vanno evidenziati le soluzioni tecniche adottate per il superamento delle barriere architettoniche e sensoriali con grafici allegati di immediata e semplice consultazione.

2. Le prescrizioni tecniche di cui al comma 1 non si applicano a singole parti di edifici che, nel rispetto di normative tecniche specifiche, non possono essere realizzate senza barriere architettoniche, né ai volumi tecnici il cui accesso è riservato ai soli addetti specializzati.

3. Per quanto non diversamente disciplinato dalla presente legge e dal provvedimento di cui al comma 1, nonché nelle more dell’approvazione di quest’ultimo, si applicano le disposizioni di cui alla normativa statale vigente in materia di barriere architettoniche.

4. Le disposizioni del presente articolo prevalgono sulle norme dei regolamenti degli enti locali e sulle norme tecniche dei piani e regolamenti urbanistici contrastanti con esse.

 
   
 

Art. 12 - Interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche e sensoriali  soggetti a denuncia di inizio di attività

 
 

1. Per gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge è ammessa la denuncia di inizio di attività, in alternativa al permesso di costruire, per la realizzazione dei seguenti interventi:

a) interventi di eliminazione delle barriere architettoniche che comportino la realizzazione di rampe ed ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;

b) interventi di ristrutturazione edilizia finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche, che portino ad un organismo in tutto o in parte diverso dal precedente, modifiche di volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti nella destinazione d’uso;

c) interventi consistenti in manufatti di eliminazione delle barriere architettoniche e sensoriali, qualora interessino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale, nonché immobili aventi valore storico - architettonico individuati dagli strumenti urbanistici comunali, previo preventivo parere o autorizzazione richiesti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e dalle ulteriori disposizioni a tutela dei beni ambientali e culturali previste dalla legislazione vigente.

2. La denuncia di inizio di attività di cui al comma 1 deve riferirsi alla realizzazione d’interventi conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti e deve essere corredata dalla documentazione di cui al comma 5 dell’articolo 15.

3. La denuncia di inizio d’attività di cui al comma 1 è disciplinata dall’articolo 23 del DPR 6 giugno 2001, n. 380, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” e successive modificazioni.

4. Al titolo abilitativo edilizio formatosi all’esito della denuncia di inizio di attività si applica, in ogni caso, il comma 6 dell’articolo 15.

 
   
 

Art. 13 - Piani per l’eliminazione delle barriere architettoniche e cognitive

 
 

1. La Giunta regionale, nel rispetto dei principi generali desumibili dalla legislazione statale vigente in materia, detta disposizioni per la redazione e la revisione dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche di cui all’articolo 32, comma 21, della legge n. 41/1986 e all'articolo 24, comma 9, della legge n. 104/1992.

2. La Giunta regionale è autorizzata ad assegnare contributi ai comuni che redigono o revisionano i piani di cui al comma 1, nel limite del cinquanta per cento della spesa sostenuta.

3. Al fine di far rispettare le normative in merito di eliminazione delle barriere architettoniche e comunicative e di avviare buone prassi per l’accessibilità, fanno parte di diritto delle commissioni edilizie ed urbanistiche comunali, provinciali e regionale un componente esperto in materia di abbattimento delle barriere architettoniche e comunicative designato dalle Associazioni costituenti l’ Osservatorio Regionale per le politiche a favore delle persone con disabilità di cui all’articolo 22.

 
   
 

Art. 14 - Risorse per interventi destinati all’eliminazione delle barriere architettoniche

 
 

1. Per l’attuazione dei piani di cui all’articolo 13, i comuni riservano alla realizzazione di interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche almeno il dieci per cento dei proventi annuali derivanti dal contributo di costruzione di cui al DPR n. 380/2001 e successive modificazioni e dalle sanzioni in materia edilizia, paesaggistica ed urbanistica. La percentuale è ridotta al cinque per cento nel caso di comuni con popolazione inferiore a 3.500 abitanti.

2. I comuni sono tenuti a trasmettere alla Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, la rendicontazione relativa agli adempimenti di cui al comma 1.

3. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 1 entro i termini stabiliti all'atto della concessione del contributo comporta la decadenza dai benefici concessi.

4. Qualora la spesa effettivamente sostenuta risulti inferiore a quella ammessa, il contributo può essere ridotto proporzionalmente. Debbono in ogni caso essere rispettati i limiti percentuali di cui agli articoli 16, 17, 18, 19.

 
   
 

Art. 15 - Facilitazioni per interventi su immobili abitati da persone con disabilità.

 
 

1. La realizzazione di incrementi volumetrici o di superficie utile abitabile, funzionali alla fruibilità di edifici abitati da soggetti riconosciuti invalidi dalla competente commissione, ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 104/1992, dà diritto alla riduzione delle somme dovute a titolo di costo di costruzione in relazione all’intervento, in misura del cento per cento.

2. La Giunta regionale con proprio provvedimento stabilisce i criteri per l’attuazione della disposizione di cui al comma 1.

3. Per gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ricompresi nelle zone territoriali omogenee di tipo B, C ed E di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 “Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967 n. 765” e successive modificazioni, sono consentiti, anche in deroga agli indici di zona previsti dagli strumenti urbanistici vigenti, per una sola volta, interventi di ampliamento della volumetria nella misura massima di 150 metri cubi, realizzati in aderenza agli edifici esistenti limitatamente ad un singolo intervento per nucleo familiare.

4. Restano fermi, per gli ampliamenti di cui al comma 3, le disposizioni a tutela dei beni ambientali e culturali, la normativa vigente sulle distanze dalle strade, sulle distanze dai confini e tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, nonché gli eventuali vincoli igienico-sanitari che vietano ogni tipo di nuova edificazione.

5. La domanda per il rilascio dei titoli abilitativi edilizi deve essere corredata da:

a) una certificazione medica rilasciata dall’ASL, attestante la situazione di handicap grave, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992, o equivalente certificazione medica ai sensi del comma 3 dell’articolo 94 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge finanziaria 2003), già rilasciata o in attesa di rilascio, relativa alla persona ivi residente;

b) una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato, accompagnata da idonea rappresentazione grafica dello stato di fatto, che attesti l'impossibilità tecnica di reperire spazi adeguati nell'ambito dell'edificio di residenza;

c) il progetto del nuovo volume che evidenzi le soluzioni tecniche adottate per il conseguimento delle speciali finalità dell'intervento, nel rispetto della normativa vigente.

6. All'atto del rilascio dei titoli abilitativi edilizi, sulle volumetrie realizzate ai sensi del comma 3, è istituito a cura del titolare del permesso un vincolo di durata decennale, da trascriversi presso la conservatoria dei registri immobiliari, di non variazione della destinazione d'uso, di non alienazione e non locazione a soggetti che non siano persone con disabilità.

 
   
 

Titolo V

 
 

INTERVENTI FINANZIARI PER LA FRUIBILITÀ DEGLI EDIFICI PUBBLICI E PRIVATI E DEGLI SPAZI APERTI AL PUBBLICO

 
 Art. 16 - Edifici e spazi pubblici 
 

1. Per la realizzazione di opere direttamente finalizzate alla fruibilità degli edifici e spazi pubblici, ivi compresi gli edifici di edilizia residenziale pubblica, con fondi regionali possono essere concessi contributi in percentuale sulla spesa effettivamente sostenuta, secondo i criteri e le modalità stabilite dal piano annuale di intervento di cui al comma 1 dell'articolo 20.

2. I contributi di cui al comma 1 non sono cumulabili con quelli concessi in base ad altre leggi nazionali per interventi sullo stesso immobile.

 
   
 Art. 17 - Edifici e spazi privati aperti al pubblico. 
 

1. Per la realizzazione di opere direttamente finalizzate alla fruibilità degli edifici e spazi privati aperti al pubblico, con fondi regionali possono essere concessi contributi in misura non inferiore al cinque per cento e non superiore al cinquanta per cento della spesa effettivamente sostenuta e comunque per un importo che non superi euro 12.000,00 per ogni singolo intervento.

2. I contributi di cui al comma 1 non sono cumulabili con quelli concessi in base ad altre leggi nazionali per interventi sullo stesso immobile.

 
   
 Art. 18 - Edifici privati 
 

1. Per la realizzazione di opere direttamente finalizzate alla fruibilità degli edifici privati e singole abitazioni, ivi compresi gli edifici adibiti a luogo di lavoro e gli edifici di edilizia residenziale agevolata, con fondi regionali possono essere concessi contributi in misura non inferiore al dieci per cento e non superiore al cinquanta per cento della spesa effettivamente sostenuta e comunque per un importo che non superi euro 15.000,00 per ogni singolo intervento.

2. I contributi di cui al comma 1 sono cumulabili, sino a completa concorrenza della spesa effettivamente sostenuta, con quelli concessi a qualsiasi titolo ai medesimi soggetti, compresi quelli di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13 “Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati” e successive modificazioni.

 
   
 Art. 19 - Facilitatori della vita di relazione 
 

1. Per l'acquisto e la posa in opera di facilitatori della vita di relazione, come definiti alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2, con fondi regionali possono essere concessi contributi ad enti e soggetti pubblici e privati in misura non inferiore al quindici per cento e non superiore al settanta per cento della spesa effettivamente sostenuta e comunque per un importo che non superi euro 20.000,00 per ogni singolo intervento.

 
   
 

Titolo VI

 
 FUNZIONI REGIONALI 
   
 Art. 20 - Piano annuale di intervento per l’eliminazione delle barriere architettoniche 
 

1. Entro il termine ordinatorio del 31 gennaio di ogni anno la Giunta regionale, sentite le competenti commissioni consiliari, adotta il piano annuale di intervento per l'eliminazione delle barriere architettoniche nel quale sono definiti:

a) l'ammontare complessivo dei fondi regionali disponibili;

b) i criteri per la ripartizione dei fondi regionali disponibili sugli appositi capitoli di spesa del bilancio regionale;

c) le priorità di intervento;

d) i criteri e le modalità per la concessione ad enti e soggetti pubblici e privati dei contributi di cui alla presente legge.

 
   
 

Art. 21 - Sensibilizzazione culturale, informazione e partecipazione e consulenza

 
 

1 La Giunta regionale promuove e sostiene iniziative di sensibilizzazione culturale ed informazione e coordina, direttamente o attraverso convenzione, le attività di documentazione e di consulenza nell'area della disabilità, mediante:

a) l'organizzazione o il sostegno a campagne di informazione e di educazione volte al superamento degli ostacoli di ordine culturale all'integrazione delle persone con disabilità, all'abbattimento delle barriere architettoniche e sensoriali ed alla conoscenza dell'offerta dei servizi presenti sul territorio, in collaborazione con le istituzioni pubbliche, le autonomie locali, le organizzazioni del volontariato, le associazioni e gli enti morali;

b) la costruzione di banche dati a carattere legislativo e documentario, delle disposizioni legislative e amministrative di settore, anche avvalendosi di tecnologie che ne facilitino l'accesso e la consultazione da parte dei soggetti interessati (Legge 9/01/2004, n° 4 "Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti con disabilità agli strumenti informatici");

c) la promozione di specifiche iniziative e corsi di aggiornamento e di formazione (i corsi di aggiornamento saranno obbligatori per tecnici e funzionari regionali, provinciali comunali e degli enti locali, i corsi si terranno a cadenza annua);

d) il supporto e la messa in rete di servizi a cui fare riferimento per la valutazione sugli ausili, sui presidi e sulle tecnologie più idonei a favorire l'autonomia;

e) la documentazione e la promozione di studi, ricerche e progetti, anche in collaborazione con gli ordini e le associazione professionali competenti, relativi al superamento delle barriere architettoniche e sensoriali, al sostegno all’accesso all’informazione sull’accessibilità e fruibilità esistente, al fine di individuare soluzioni atte a migliorare l'accessibilità e la fruibilità degli edifici, dei percorsi e dei mezzi di trasporto da parte delle persone con disabilità;

f) la presentazione al Consiglio Regionale di una relazione annuale sullo stato di attuazione delle politiche a favore delle persone con disabilità.

2. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Giunta regionale si avvale, in via prioritaria, dell'apporto e della collaborazione della rete degli Enti pubblici, delle Università e di ogni altro ente, istituzione, associazione di natura pubblica o privata competente in materia.

 
   
 

Art. 22 - Osservatorio regionale per le politiche a favore delle persone con disabilità

 
 

1. Al fine di consentire la conoscenza della condizione delle persone con disabilità è istituito l’Osservatorio Regionale per le politiche a favore delle persone con disabilità.

2. L’Osservatorio regionale ha il compito di:

a) monitorare i programmi e le politiche regionali per i problemi della disabilità, nonché gli atti relativi alla stessa materia, nei casi previsti dalla legislazione vigente e ogni qualvolta richiesto dai competenti organi o dall’Osservatorio stesso;

b) proporre modifiche ed adeguamenti della normativa;

c) promuovere indagini, ricerche, studi ed iniziative di interesse regionale finalizzati ad una sempre maggiore qualificazione ed integrazione degli interventi nei confronti delle persone con disabilità.

3. L’Osservatorio è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale, ed è composto:

a) dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore competente in materia di politiche sociali e familiari, suo delegato, con funzioni di presidente;

b) da 10 rappresentanti indicati delle federazioni e associazioni e degli enti morali rappresentanti le persone con disabilità, che ne facciano richiesta;

c) da un rappresentante delle ASL, individuato tra i direttori generali delle stesse;

d) da un rappresentante delle Autonomie locali.

4. L’Osservatorio è integrato su richiesta del Presidente, secondo le materie oggetto delle singole sedute da:

a) un rappresentante delle cooperative sociali di inserimento lavorativo, designato dalle associazioni cooperative più rappresentative a livello regionale;

b) un rappresentante della Sovrintendenza scolastica per la Campania;

c) un rappresentante dell'Agenzia regionale per l'impiego;

d) un rappresentante delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul territorio regionale;

e) un rappresentante delle principali organizzazioni regionali degli imprenditori.

5. L’Osservatorio è integrato, altresì, su richiesta del Presidente, dagli Assessori regionali competenti per le materie oggetto di convocazione.

6. Alle riunioni dell’Osservatorio sono invitati i consiglieri componenti la Commissione Politiche Sociali ed eventualmente, su richiesta del Presidente, esperti nelle materie oggetto di convocazione.

7. l’Osservatorio nomina gli esperti da inserire di diritto nelle commissioni edilizie ed urbanistiche comunali, provinciali e regionale.

8. L’Osservatorio si dota di un proprio regolamento di funzionamento e si avvale di un collaboratore regionale, di qualifica funzionale non inferiore al 7° livello, che funge da segretario, inoltre si attrezzerà di un ufficio presso l’assessorato alle politiche sociali, dotato di personale di tutti gli strumenti informatici che funzionerà da segreteria.

9. In relazione alle funzioni svolte ai sensi del presente articolo, l'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere all’Osservatorio un contributo per le spese di funzionamento

 
   
 

Art. 23 - Centro regionale di documentazione sulle barriere architettoniche

 
 

1. La Giunta regionale provvede ad istituire un centro regionale di documentazione sulle barriere architettoniche con i seguenti compiti:

a) raccolta delle soluzioni edilizie e tecniche, adottate o adottabili, volte a migliorare la fruibilità, da parte delle persone con disabilità, degli edifici pubblici e privati;

b) catalogazione ed archiviazione della documentazione e dei dati di cui alla lettera

a) mediante tecnologie informatiche che ne consentano l'accesso e la consultazione, anche in rete telematica, a enti, istituzioni, associazioni pubbliche e private, nonché agli operatori e ad ogni soggetto interessato;

c) promozione di iniziative di formazione e aggiornamento finalizzate al raggiungimento degli obiettivi della presente legge;

d) promozione di iniziative di sensibilizzazione dei cittadini e di informazione dei soggetti interessati, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi della presente legge.

2. Nello svolgimento dei compiti di cui al comma 1 il centro si avvale della collaborazione delle ASL e degli istituti universitari della Campania, delle rappresentanze regionali degli ordini e collegi professionali, nonché di ogni altro ente, istituzione, associazione, di natura sia pubblica che privata, competente in materia.

3. La Giunta regionale provvede a incaricare dell'attività del centro idonea struttura regionale, ovvero, qualora ne ricorrano le condizioni, ad affidarne la gestione, mediante stipula di apposita convenzione, ad altro ente pubblico individuato in base a criteri di efficacia ed efficienza ovvero soggetto privato che esercita la propria attività senza scopo di lucro, individuato in conformità alla normativa vigente.

 
   
 

Art. 24 - Progetti speciali

 
 

1. La Giunta regionale promuove, anche con il concorso finanziario di altri enti pubblici e privati, sentite le associazioni delle persone con disabilità, la realizzazione di progetti speciali finalizzati a creare modelli di riferimento per soluzioni di fruibilità da parte delle persone con disabilità relative ad edifici e spazi pubblici.

2. La Giunta regionale sceglie i progetti da realizzare e determina, con il piano di cui all'articolo 20, l'entità del contributo da concedere, avuto riguardo alla rilevanza del progetto in relazione alle finalità di cui al comma 1.

 
   
 

Titolo VII

 
 

MODALITÀ DI CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI E COMPETENZE  DEI COMUNI

 
 

Art. 25 - Domande di contributo degli enti pubblici e delle aziende concessionarie di servizi di trasporto pubblico locale

 
 

1. Per ottenere i contributi di cui agli articoli 16 e 19, gli enti pubblici che hanno la proprietà o la disponibilità per un congruo periodo degli edifici e degli spazi interessati agli interventi presentano domanda alla Regione, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) del piano annuale di intervento di cui al comma 1 dell'articolo 20, con l'indicazione delle opere da realizzare e dei beni da acquistare, nonché della relativa spesa.

2. Per ottenere i contributi di cui all’articolo 10 le aziende concessionarie di servizi di trasporto pubblico locale presentano domanda all’Ente Autonomo Volturno (EAV), entro novanta giorni dalla data di pubblicazione sul BURC del piano annuale di intervento di cui all’articolo 20, con l’indicazione dell’intervento da realizzare, nonché della relativa spesa.

 
   
 Art. 26 - Domande di contributo degli enti e dei soggetti privati 
 

1. Per ottenere i contributi di cui agli articoli 17, 18, e 19, gli enti ed i soggetti privati che hanno la proprietà o la disponibilità per un congruo periodo degli edifici e degli spazi interessati dagli interventi presentano domanda al comune nel cui territorio l'immobile è ubicato, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione sul BURC del piano annuale di intervento di cui all’articolo 20, con l'indicazione delle opere da realizzare e dei beni da acquistare, nonché della relativa spesa.

2. Ai contributi di cui al comma 1 sono ammessi, oltre ai soggetti di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 4, anche i condomini degli immobili in cui hanno la residenza le persone con disabilità.

3. Per l'ottenimento dei contributi di cui all'articolo 10, i soggetti interessati possono presentare domanda alla Regione con l'indicazione dei beni e dei servizi da acquistare, nonché della relativa spesa.

 
   
 Art. 27 - Assegnazione dei fondi regionali ai comuni 
 

1. Entro il termine perentorio di novanta giorni dalla scadenza del termine di cui agli articoli 25 e 26, i comuni, all’esito di apposita istruttoria, comunicano alla Regione il loro fabbisogno complessivo, sulla base delle domande presentate dagli enti e dai soggetti interessati e ritenute ammissibili.

2. Entro i quarantacinque giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1, la Giunta regionale assegna e trasferisce ai comuni i fondi disponibili, secondo i criteri e con le priorità stabiliti dal piano annuale di intervento di cui all'articolo 20.

3. I comuni, sulla base dei fondi regionali loro assegnati, eventualmente integrati con fondi propri, provvedono alla ripartizione dei contributi fra i soggetti e gli enti che ne hanno titolo.

 
   
 Art. 28 - Modalità di erogazione dei contributi 
 

1. L'erogazione del contributo è disposta dalla Regione dopo l'esecuzione delle opere e l'acquisto dei beni, sulla base della documentazione prevista dal provvedimento di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 29, attestante le spese sostenute, salvo quanto previsto dal comma 2.

2. Possono essere erogate anticipazioni del cinquanta per cento dei contributi spettanti:

3. Qualora le opere realizzate e i beni acquistati non risultino sostanzialmente conformi alla documentazione presentata con le domande di cui agli articoli 25 e 26, è disposta la revoca del contributo.

4. Le somme non impiegate o recuperate, a seguito dei provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3, possono essere reimpiegate fino all'esaurimento delle graduatorie degli aventi diritto e al raggiungimento dei limiti di cui agli articoli 10, 17, 18 e 19.

5. Si fa luogo a liquidazione del contributo a favore di coloro che hanno a carico le persone con disabilità ovvero che li assistono o li rappresentano, nonché a favore dei condomini di cui al comma 2 dell'articolo 26, risultati beneficiari dei contributi previsti dalla presente legge a seguito di regolare istanza, anche nel caso in cui la persona con disabilità sia deceduta prima dell'emissione del relativo mandato. In detta ipotesi il beneficiario deve produrre idonea documentazione attestante che i lavori o l’acquisto di beni per l’eliminazione delle barriere architettoniche hanno avuto luogo prima del decesso del beneficiario e che le relative spese sono state sostenute con fondi propri.

 
   
 Art. 29 - Ulteriori adempimenti della Giunta regionale 
 

1. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge stabilisce, in relazione a quanto previsto nel Titolo V e nel presente Titolo:

a) i requisiti dei soggetti ammessi a presentare istanza di contributo;

b) la documentazione da allegare alla richiesta di contributo e le relative modalità di presentazione, in ragione di criteri di essenzialità;

c) i limiti di ammissibilità e la documentazione da allegare per la rendicontazione della spesa tra cui le relative autorizzazioni edilizie.

 
   
 

Titolo VIII

 
 

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

 
 Art. 30 - Norma finanziaria 
 

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, la Regione Campania fa fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli, nella parte spesa del bilancio regionale, che verranno dotati dei finanziamenti necessari in sede di approvazione della legge di bilancio, attraverso l’istituzione di una apposita u.p.b., che per l’anno finanziario 2009 è pari a € 6.000.000,00.

2. Per gli anni successivi la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall' applicazione della presente legge è  stabilita nella legge annuale di bilancio.

 
   
 Art. 31 - Dichiarazione d’ urgenza 
 

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi degli articoli 43 e 45 dello Statuto regionale, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

2. La presente legge Regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

 
   
 

Luigi Montanaro

 
   
 
< Prec.   Pros. >
░░ Home ░░ privacy ░░ info ░░ Sitemap ░░ Credits ░░ Contattaci ░░
 
© 2024 SuperAbile Onlus - Codice Fiscale: 95099480634