logo superabile
superabile logo
 
napoli
Home arrow Chi siamo arrow Statuto
   
 STATUTO ASSOCIAZIONE SUPERABILE ONLUS 
   
 Art. 1 COSTITUZIONE E DURATA 
 

1.  È costituita l’associazione - Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale in breve denominata come associazione SUPERABILE - ONLUS, ai sensi del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460;

2.  L’associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Onlus che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna alla medesima.

3.  La durata dell’ associazione è illimitata.

 
   
 Art. 2 SEDE 
 

1.  L’associazione ha sede legale in Napoli, Via Antonino Pio, n° 25

2.  L’ Associazione si riserva la facoltà di aprire sedi operative in tutta la Regione Campania;

3.  Il trasferimento di sede legale non comporta modifica statutaria.

 
   
 Art. 3 OGGETTO SOCIALE 
 

1.  L’associazione non ha fini di lucro.

2.  È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge o effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura unitaria.

3.  Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

 
   
 Art. 4 SCOPI E FINALITA’ 
 

1.  L’associazione SUPERABILE ONLUS persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale in favore delle persone con disabilità motoria, sensoriale ed intellettiva e delle loro familiari in attuazione dei dettami della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, attuando azioni di promozione alla non discriminazione, alle pari opportunità e all’inclusione sociale.

2.  Scopi preminenti dell’associazione è lo svolgimento di attività nei settori indicati nell’art. 10 del D.Lgs. 460/97, ed in particolare:

 
 
  • assistenza sociale e socio-sanitaria;
  • assistenza sanitaria;
  • istruzione;
  • formazione;
  • beneficenza;
  • sport dilettantistico;
  • promozione della cultura e dell'arte;
  • tutela dei diritti civili;
 
 

Si precisa che rispetto ai settori: istruzione, formazione; sport dilettantistico; promozione della cultura e dell'arte, tutela dei diritti civili le attività sono rivolte a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari; ed a componenti collettività estere limitatamente agli aiuti umanitari.

3.  In particolare, l’associazione promuove e svolge:

 
 
  • progetti innovativi per l’autonomia, la cura  e la vita indipendente delle persone con disabilità;
  • progetti innovativi di comunicazione visiva e sonora, informatica ecc….;
  • progetti innovativi per la mobilità - trasporto individuale e collettivo, ecc….;
  • momenti di socializzazione con attività ludiche, ricreative, sportive, culturali, teatrali, ecc…;
  • progetti per l’Universal Design, la Domotica, il turismo per persone con disabilità;
 
 

4.  È fatto divieto all'associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate L'associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche e integrazioni.

5.  L'associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata nell'ambito degli scopi statutari oppure associarsi con altre istituzioni, federazioni, associazioni.

6.  L’associazione, essendo qualificata ai sensi del D.Lgs. 460/1997 quale organizzazione non lucrativa di utilità sociale, provvede a comunicare alla direzione regionale delle entrate del Ministero delle finanze competente per territorio, la propria iscrizione all’anagrafe delle Onlus, nonché ogni variazione di attività che possa comportare la perdita dello stato di Onlus.

 
   
 Art. 5 PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE 
 1.  Il patrimonio dell'associazione è costituito: 
 
  • dalle quote sociali e eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'associazione;
  • dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell’associazione;
  • da contributi di privati ed altre persone fisiche e giuridiche;
  • da contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
  • dai contributi di enti privati e fondazioni;
  • da contributi di organismi internazionali;
  • da donazioni e lasciti testamentari;
  • da rimborsi derivanti da convenzioni;
  • da entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
  • da eventuali entrate per servizi prestati dall'associazione;
  • da tutti gli altri proventi, eventualmente conseguiti dall’associazione per il perseguimento o il supporto dell’attività istituzionale.
 
   
 

Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all’associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio.
Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

 
   
 Art. 6 SOCI 
 

1.  Possono far parte dell’associazione, persone fisiche, giuridiche, associazioni e enti che ne condividono gli scopi e coloro i quali intendono impegnarsi  personalmente, per il raggiungimento esclusivo dei fini di solidarietà sociale previsti dal presente statuto. La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea. Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

2.  Tutti i soci maggiorenni hanno diritto a ricevere, all’atto dell’ammissione, la tessera sociale di validità un anno, fatto salvo solo i soci minorenni, di intervenire con diritto di voto nelle assemblee.

3.  Tutti i soci, periodicamente, sono informati riguardo le attività dell'associazione. La notifica delle attività dell’associazione può avvenire o attraverso invio all’associato di relativo supporto cartaceo, o attraverso posta elettronica, o attraverso affissione delle informazioni nella bacheca dell’associazione stessa.

4.  I soci, sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio direttivo, ed all’osservanza dello statuto, e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

5.  I soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:

 
 

 

  • quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
  • quando si rendano morosi del pagamento della tessera e delle quote sociali senza giustificato motivo;
  • quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all’associazione;
  • in caso di totale non partecipazione attiva alle iniziative dell’associazione valutata dal consiglio direttivo sulla base di indici oggettivi.

 

 
 

Le espulsioni e le radiazioni sono decise dal Consiglio direttivo a maggioranza dei suoi membri.

 
   
 Art. 7 ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE 
 

1.  Gli organi dell’associazione sono:

 
 
  • l’assemblea dei soci;
  • il consiglio direttivo;
  • il presidente;
  • il collegio dei revisori, se eletto
 
   
 Art. 8 ASSEMBLEA 
 

1.  All’assemblea sovrana dei soci spettano i seguenti compiti:

 
 
  • discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del consiglio direttivo;
  • eleggere e revocare i membri del consiglio direttivo e degli altri organi dell’associazione;
  • approvare le linee generali del programma di attività dell’associazione;deliberare sullo scioglimento dell’associazione;
  • deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo;deliberare su ogni argomento ordinario e straordinario sottoposto alla sua approvazione dal consiglio direttivo e dagli altri organi dell’associazione;
  • deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.
 
 

2.  Essa, composta da tutti i soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione, può essere ordinaria o straordinaria. La comunicazione della convocazione deve essere effettuata con avviso scritto affisso, almeno dieci giorni prima della riunione, presso i locali della sede legale e di tutte le sedi locali eventualmente istituite oppure mediante posta elettronica e/o fax e/o posta tradizionale, contenente i punti all’ordine del giorno, la data, l’ora ed il luogo dell’assemblea, nonché la data, l’ora ed il luogo dell’eventuale assemblea di seconda convocazione.

3.  L’assemblea ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio direttivo, almeno una volta all’anno. Essa, presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante:

 
 

  • approva le linee generali del programma di attività per l’anno sociale;
  • approva il rendiconto economico finanziario dell’anno trascorso e preventivo del nuovo anno sociale;
  • delibera su tutte le questioni attinenti la gestione per l’anno sociale e la vita associativa, ad eccezione delle proposte di scioglimento e di modifiche statutarie di competenza dell’assemblea straordinaria dei soci.

 

 
 

In prima convocazione l’assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno, salvo i casi in cui lo statuto non preveda espressamente maggioranze diverse.

In seconda convocazione l’assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti, e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno, salvo i casi in cui lo statuto non preveda espressamente maggioranze diverse.

 
 

4.  L’assemblea straordinaria, presieduta da un Presidente nominato dall’assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante, è convocata:

 
 
  • per deliberare in ordine alle modifiche statutarie e alle proposte di scioglimento dell’associazione;
  • ogni qualvolta ne faccia motivata richiesta almeno un quinto degli associati.
 
 

In prima convocazione l’assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno i due terzi più uno dei soci e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno, salvo i casi in cui lo statuto non preveda espressamente maggioranze diverse.

In seconda convocazione l’assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti, e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno, salvo i casi in cui lo statuto non preveda espressamente maggioranze diverse.

 
 

5.  Le delibere assembleari, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro dei verbali delle assemblee dei soci, rimangono affisse nei locali dell’associazione durante i dieci giorni che seguono l’assemblea.

 
 

6.  Ogni associato può farsi rappresentare da altro associato con delega scritta. Tuttavia nessun associato può rappresentare più di altri due associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

 
 

7.  Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l’elezione delle cariche sociali la votazione avviene a scrutinio segreto.

 
   
 Art. 9 CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

1.  Il Consiglio direttivo, è composto da un numero minimo di tre consiglieri e massimo di cinque eletti dall’assemblea fra i soci, e resta in carica per tre anni. I membri del Consiglio sono rieleggibili.

2.  Nella sua prima seduta il Consiglio direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vice-Presidente , il Segretario ed il Tesoriere.

3.  Il Consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente.

4.  Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

5.  Il consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre consecutive riunioni del Consiglio Direttivo senza giustificato motivo, decade dalla carica ed il Consiglio Direttivo potrà provvedere, alla prima riunione successiva, in ordine alla sua sostituzione. Qualora, durante il mandato, venisse a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, il Consiglio Direttivo coopterà altri membri in sostituzione dei membri mancati; i membri cooptati dureranno in carica fino alla prima assemblea, la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo che li ha cooptati.

6.  Il Consiglio Direttivo è convocato almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera oppure mediante posta elettronica e/o fax. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione o via telefonica.

7.  Al Consiglio Direttivo spettano indistintamente tutti i poteri sia di ordinaria che straordinaria amministrazione, con facoltà di delegare i poteri stessi al Presidente o a uno dei suoi membri.

Il Consiglio Direttivo:

 
 
  • cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea;
  • provvede alla stesura del bilancio preventivo e bilancio consuntivo e li sottopone all'approvazione dell'assemblea;
  • determina le quote associative e stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione;
  • delibera circa l’ammissione, la sospensione, la radiazione e l’espulsione dei soci.
 
 

8.  Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare Consigli scientifici per attività tecniche ed ogni altro organismo che reputi necessario per le attività dell'associazione, stabilendone mansioni ed eventuali compensi, tenuto conto del disposto di cui alla lettera e), comma 6, dell'art. 10 del D. Lgs. 4.12.1997, n. 460.

 
   
 Art. 10 IL PRESIDENTE 
 

1.  Al Presidente del Consiglio direttivo compete la legale rappresentanza dell’associazione e la firma sociale. Egli presiede e convoca l’assemblea ordinaria e il Consiglio direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell’associazione. Inoltre, tiene aggiornata la contabilità, i registri contabili, ed il registro degli associati, salvo che a tali mansioni non provveda un tesoriere appositamente eletto fra i membri del Consiglio direttivo. Per tali incombenze potrà avvalersi anche dell’ausilio di collaboratori esterni all’associazione.

2.  In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice-Presidente.

3.  Il Presidente ed il tesoriere, hanno facoltà di aprire, chiudere ed operare su conti correnti bancari e postali a firma congiunta/disgiunta.

 
   
 Art. 11 SCRITTURE CONTABILI E RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO 
 

1.  Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l’associazione tiene i libri dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell’assemblea, del Consiglio direttivo nonché il libro degli aderenti all’associazione. I libri dell’associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza; le copie richieste sono fatte dall’associazione a spese del richiedente.

2.  In relazione alle attività direttamente connesse e al volume delle attività complessivamente svolte l’associazione tiene le scritture contabili previste dalle disposizioni di cui all’art. 25 del D.Lgs. 460/97.

3.  Il rendiconto economico e finanziario dell’associazione, comprendente l’esercizio sociale che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, deve essere presentato dal Consiglio direttivo entro il trentuno marzo dell’anno successivo, e approvato dall’assemblea ordinaria dei soci entro il 30 di aprile successivo.

4.  Il rendiconto economico finanziario, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’associazione, con distinzione tra quella attinente all’attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.

 
   
 Art. 12 SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE 
 

1.  Lo scioglimento dell’associazione deve essere deliberato dall’assemblea straordinaria dei soci con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci presenti. In caso di scioglimento l’assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

2.  Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, o per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell’associazione, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23/12/96 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

 
   
 DISPOSIZIONI FINALI E NORME APPLICABILI 
   
 Art. 13 IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI 
 

1.  L’Assemblea ordinaria può nominare un Collegio dei Probiviri, formato da tre componenti, scegliendo tra persone, anche non soci, che abbiano competenza ed esperienza in campo associativo, con il compito di esaminare e decidere, su richiesta scritta e motivata, tutte le controversie insorte tra gli aderenti, tra questi e l’Associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi.

2.  Il Collegio giudica secondo equità e senza formalità di procedura. Il giudizio emesso è inappellabile.

3.  Per tutto quanto qui non previsto si applicano le norme del Libro 1°, Titolo II del Codice Civile, nonché quelle previste dal D. Lgs. 4 dicembre 1997 N. 460.

 
   
 
< Prec.
░░ Home ░░ privacy ░░ info ░░ Sitemap ░░ Credits ░░ Contattaci ░░
 
© 2024 SuperAbile Onlus - Codice Fiscale: 95099480634