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Principi Generali
   
 1.1 I percorsi-guida 
 

L'esigenza di una maggiore autonomia dei disabili visivi nei loro spostamenti si va sempre più affermando ed è legislativamente riconosciuta. Il passo ulteriore e necessario è che ciò venga assimilato dalla coscienza collettiva e soprattutto diventi bagaglio routinario nella progettazione da parte dei tecnici.

 
 

Tale esigenza di autonomia è particolarmente sentita in alcuni luoghi che costituiscono nodi nevralgici per la mobilità, come stazioni ferroviarie e delle linee metropolitane, aeroporti, percorsi cittadini particolarmente frequentati, soprattutto in prossimità di uffici pubblici o luoghi di pubblica utilità ed interesse; tuttavia, oltre ad interventi mirati e localizzati nelle situazioni sopra accennate, è assolutamente necessario che in tutti i lavori nuovi o di rifacimento di opere preesistenti siano eliminate, oltre alle barriere fisiche, anche quelle sensoriali che impediscono l'autonomia dei minorati della vista.

 
 

Proprio allo scopo di contribuire in maniera rilevante a favorire gli spostamenti autonomi e la sicurezza dei non vedenti e degli ipovedenti, come anche dei milioni di anziani la cui acuità visiva è di solito notevolmente ridotta,  è stato progettato un sistema costituito da particolari superfici tattili e visivamente contrastate, articolate in codici informativi di semplice comprensione, che consentono la realizzazione di percorsi-guida e che forniscono informazioni e criteri di orientamento utili a tutti.

 
   
 1.2 LA NORMATIVA ITALIANA 
   
 1.2.1  Il D.P.R. 503/96 
 

Mentre il Legislatore si è occupato da tempo delle barriere architettoniche per le persone con disabilità motoria, il convincimento che in tale concetto dovessero rientrare anche le "barriere percettive" che ostacolano i disabili sensoriali, anche se già contenuto in testi normativi vecchi di alcuni anni (D.M. 236 del 1989), recentemente è stato ancora più nettamente ribadito e comincia a farsi strada nell'opinione pubblica e nella mente dei progettisti.

 
 

L'ultimo testo in ordine di tempo che se ne occupa specificamente è il Regolamento emanato con D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503, di cui riportiamo qui di seguito i commi che concernono l'argomento trattato.

 
 

Art. 1.2, lettera c): Sono da considerare barriere architettoniche, e quindi da superare, "la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi".

 
 

Questa norma riproduce letteralmente quanto già disposto dall'Art. 2, A), c) del D.M. del 14 giugno 1989 n. 236 (Ministero dei Lavori Pubblici).

 
 

E' qui da sottolineare il termine "chiunque", che, posto come è in piena evidenza e in prima posizione, postula che l'utilizzabilità dei sistemi adottati per fornire le indicazioni necessarie non sia limitata ai soli soggetti con disabilità, situazione che si avrebbe, ad esempio, se si volessero installare sistemi di cosiddetta guida elettronica che, a parte la loro inefficacia, richiedono che l'utente sia provvisto di speciali apparecchi.

 
 

Art. 1.3: "Le presenti norme si applicano agli edifici e spazi pubblici di nuova costruzione, ancorché di carattere temporaneo, o a quelli esistenti qualora sottoposti a ristrutturazione. Si applicano altresì agli edifici e spazi pubblici sottoposti a qualunque altro tipo di intervento edilizio suscettibile di limitare l'accessibilità e la visibilità, almeno per la parte oggetto dell'intervento stesso. Si applicano inoltre  agli edifici e spazi pubblici in tutto o in parte soggetti a cambiamento di destinazione se finalizzata all'uso pubblico, nonché ai servizi speciali di pubblica utilità di cui al successivo titolo VI".

 
 

Art. 1.4: "Agli edifici e spazi pubblici esistenti, anche se non soggetti a recupero o riorganizzazione funzionale, devono essere apportati tutti quegli accorgimenti che possono migliorarne la fruibilità sulla base delle norme contenute nel presente regolamento".

 
 

Questa norma è particolarmente importante, perché amplia l'obbligo di garantire la  fruibilità anche a quei luoghi per i quali non siano in corso interventi.

 
 

Art.  1.7: “Non possono essere erogati  contributi  o  agevolazioni  da parte dello Stato e di altri enti pubblici per la  realizzazione di opere o servizi pubblici non conformi alle norme di cui al presente regolamento”.

 
 

Art. 4: "I progetti relativi agli spazi pubblici e alle opere di urbanizzazione a prevalente fruizione pedonale devono prevedere almeno un percorso accessibile in grado di consentire ... l'uso dei servizi, le relazioni sociali e la fruizione ambientale anche alle persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale."

 
 

Qui le espressioni utilizzate per individuare le zone e le situazioni da rendere accessibili sono molto ampie e ricomprendono praticamente l'intero tessuto urbano. Naturalmente la conoscenza da parte del progettista delle capacità di orientamento dei disabili visivi e delle modalità da essi utilizzate per compensare il deficit sensoriale, può risultare preziosa per limitare gli interventi alle situazioni che li richiedono in maniera tassativa, prevedendo la possibilità di utilizzare anche le cosiddette "guide naturali", pur con la necessaria cautela e nei limiti della loro effettiva fruibilità da parte dei minorati della vista. Ciò può risultare particolarmente importante quando gli spazi pubblici di cui si parla siano costituiti da parchi o giardini.

 
 

Inoltre espressioni come "relazioni sociali" e "fruizione ambientale" dimostrano come la volontà del Legislatore vada ben oltre la garanzia della fruibilità del servizio primario fornito dalla struttura di cui si tratta; non sarà quindi sufficiente guidare il disabile, ad esempio, dall'ingresso della stazione ferroviaria alla biglietteria e poi ai binari, ma gli si dovrà consentire di fruire degli altri servizi offerti dalla stazione (bar, ristorante, cabine telefoniche, sale di attesa o di intrattenimento, ecc.).

 
 

Art. 6. Attraversamenti pedonali: "4. Gli impianti semaforici, di nuova installazione o di sostituzione, devono essere dotati di avvisatori acustici che segnalano il tempo di via libera anche a non vedenti ..."

 
 

Qui il riferimento ai percorsi-guida è indiretto ma ugualmente pregnante: in ogni caso il disabile visivo per poter usufruire dell'ausilio del semaforo deve poter individuare la zona di attraversamento, e a questa quindi deve essere condotto dal percorso-guida. Inoltre, poichè la segnalazione acustica del verde semaforico deve essere attivabile mediante la pressione di un pulsante, il percorso deve consentire al disabile visivo di individuare proprio la posizione fisica del palo semaforico su cui è posto il pulsante stesso; d'altra parte la soluzione della segnalazione acustica solo su richiesta è preferita sia dagli abitanti della zona che tendono giustamente ad evitare o a contenere al massimo fonti di inquinamento acustico, sia dagli stessi disabili visivi, che considerano controproducente e lesivo per la loro immagine l'uso di sistemi che li discriminino al di là di quanto strettamente necessario. L'attivazione del segnale acustico mediante telecomando è assolutamente da evitare, a meno che esso non sia una possibilità aggiuntiva rispetto al pulsante posto sul palo semaforico, dato che limita l'utilizzo del semaforo a chi risiede nella stessa città e quindi se ne può munire 

 
 

Art. 7.1: "Per le scale e le rampe valgono le norme contenute ai punti .... 8.1.10 del Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236."

 
 

Il D.M. richiamato fa obbligo di segnalare l'inizio e la fine delle scale con apposite strisce tattili riconoscibili dai non vedenti, poste ad almeno 30 cm dalle scale stesse.

 
 

Art. 13.3: "Per gli spazi esterni di pertinenza degli stessi edifici, il necessario requisito di accessibilità si considera soddisfatto se esiste almeno un percorso per l'accesso all'edificio fruibile anche da persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale."

 
 

L'importanza di questa norma balza evidente solo che si pensi a zone come i complessi ospedalieri o le città universitarie, nei cui viali, in mancanza di un percorso-guida, sarebbe veramente difficile orientarsi per chi non vede o vede male.

 
 

Art. 20.1: "Gli elaborati tecnici devono chiaramente evidenziare le soluzioni  progettuali  e  gli accorgimenti tecnici adottati per garantire il rispetto delle prescrizioni di cui al presente regolamento."

 
 

Art. 20.2: "Al fine di consentire una più chiara valutazione di merito, gli elaborati tecnici devono essere accompagnati da una relazione specifica contenente la descrizione delle soluzioni progettuali e delle opere previste per la eliminazione delle barriere architettoniche, degli accorgimenti tecnico-strutturali ed impiantistici e dei materiali previsti a tale scopo."

 
   
 1.2.2 La legge 104/92 
 

Anche se nella cosiddetta "Legge-quadro sull'handicap" (legge 5 febbraio 1992, n. 104) non è impiegato il termine "non vedenti", all'Art. 1.3 viene chiarito che tale legge si applica anche a chi presenta una minorazione sensoriale e tale espressione comprende proprio la disabilità visiva.

 
 

Per tale motivo riportiamo qui alcuni comma dell'Art. 24, particolarmente significativi.

 
 

24. Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche.

 
 

Comma 5. Nel caso di opere pubbliche, fermi restando il divieto di finanziamento di cui all'articolo 32, comma 20, L. 28 febbraio 1986, n. 41, e l'obbligo della dichiarazione del progettista, l'accertamento di conformità alla normativa vigente in materia di eliminazione delle barriere architettoniche spetta all'Amministrazione competente, che ne dà atto in sede di approvazione del progetto.

 
 

Comma 7. Tutte le opere realizzate negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico in difformità dalle disposizioni vigenti in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche, nelle quali le difformità siano tali da rendere impossibile l'utilizzazione dell'opera da parte delle persone handicappate, sono dichiarate inabitabili e inagibili. Il progettista, il direttore dei lavori, il responsabile tecnico degli accertamenti per l'agibilità o l'abitabilità ed il collaudatore, ciascuno per la propria competenza, sono direttamente responsabili. Essi sono puniti con l'ammenda da lire 10 milioni a lire 50 milioni e con la sospensione dai rispettivi albi professionali per un periodo compreso da uno a sei mesi.

 
 

Comma 9. I piani di cui all'articolo 32, comma 21, della citata legge n. 41 del 1986 sono modificati con integrazioni relative all'accessibilità degli spazi urbani, con particolare riferimento all'individuazione e alla realizzazione di percorsi accessibili, all'installazione di semafori acustici per non vedenti, alla rimozione della segnaletica installata in modo da ostacolare la circolazione delle persone handicappate.

 
   
 1.2.3 Il D.M. 236/89 
 

Con riferimento agli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, e sia per gli spazi interni che per quelli esterni a tali edifici, fin dal 1989 è stato emanato un Decreto ministeriale contenente le prescrizioni tecniche minime da seguire per conseguire l'eliminazione delle barriere architettoniche e percettive.

 
 

Sono previsti tre gradi di interventi a seconda della destinazione dell'edificio o di parte di esso: quelli più complessi, per assicurare l'accessibilità, e quelli meno importanti che assicurano soltanto la visitabilità o la futura adattabilità del manufatto.

 
 

Per comodità del lettore riportiamo qui soltanto le norme specificamente rivolte a tutelare i disabili visivi che sono le meno conosciute e quasi sempre trascurate dai progettisti, dai direttori dei lavori e dai collaudatori. 

 
 

Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236."Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche."

 
 (Estratto delle norme specifiche concernenti i non vedenti e gli ipovedenti)  
 Art. 2 - Definizioni - Ai fini del presente Decreto: 
 A) Per barriere architettoniche si intendono: 
 

......c) la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.

 
 3.2 L'accessibilità deve essere garantita per quanto riguarda: 
 

a) gli spazi esterni; il requisito si considera soddisfatto se esiste almeno un percorso agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotte o impedite capacità motorie o sensoriali; b) le parti comuni.

 
 3.3 Devono inoltre essere accessibili: 
 

a) almeno il 5% degli alloggi previsti negli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata, con un minimo di 1 unità immobiliare per ogni intervento.

 
 

.....b) gli ambienti destinati ad attività sociali, come quelle scolastiche, sanitarie, assistenziali, culturali, sportive;

 
 

gli edifici sedi di aziende o imprese soggette alla normativa sul collocamento obbligatorio , secondo le norme specifiche di cui al punto 4.5.

 
 

3.4 Ogni unità immobiliare, qualsiasi sia la sua destinazione, deve essere visitabile, fatte salve le seguenti precisazioni:

 
 

....b) nelle unità immobiliari sedi di riunioni o spettacoli all'aperto o al chiuso, temporanei o permanenti, compresi i circoli privati, e in quelle di ristorazione, il requisito della visitabilità si intende soddisfatto se almeno una zona riservata al pubblico, oltre a un servizio igienico, sono accessibili; deve essere garantita inoltre la fruibilità degli spazi di relazione e dei servizi previsti, quali la biglietteria e il guardaroba;

 
 

c) nelle unità immobiliari sedi di attività ricettive il requisito della visitabilità si intende soddisfatto se tutte le parti e servizi comuni ed un numero di stanze e di zone all'aperto destinate al soggiorno temporaneo determinato in base alle disposizioni di cui all'art.5, sono accessibili; 

 
 

d) nelle unità immobiliari sedi di culto il requisito della visitabilità si intende soddisfatto se almeno una zona riservata ai fedeli per assistere alle funzioni religiose è accessibile;

 
 

e) nelle unità immobiliari sedi di attività aperte al pubblico, il requisito di visitabilità si intende soddisfatto se, nei casi in cui sono previsti spazi di relazione nei quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta, questi sono accessibili; in tal caso deve essere prevista l'accessibilità anche ad almeno un servizio igienico.

 
 

Nelle unità immobiliari sedi di attività aperte al pubblico, di superficie netta inferiore ai 250 mq, il requisito della visitabilità si intende soddisfatto se sono accessibili gli spazi di relazione, caratterizzanti le sedi stesse, nelle quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta;

 
 

f) nei luoghi di lavoro sedi di attività non aperte al pubblico e non soggette alla normativa sul collocamento obbligatorio, è sufficiente che sia soddisfatto il solo requisito dell'adattabilità.

 
 

g) negli edifici residenziali unifamiliari ed in quelli plurifamiliari privi di parti comuni, è sufficiente che sia soddisfatto il solo requisito dell'adattabilità. 

 
   
 4.1.1 Porte  
 

......... sono consigliabili porte scorrevoli o con anta a libro, mentre devono essere evitate le porte girevoli, a ritorno automatico non ritardato e quelle vetrate se non fornite di accorgimenti per la sicurezza. Le porte vetrate devono essere facilmente individuabili mediante l'apposizione di opportuni segnali. 4.1.10 Scale 

 
 .....6) Le rampe di scale devono essere facilmente percepibili, anche per i non vedenti.(Per le specifiche vedi 8.1.10). 
   
 4.2.1 Percorsi  
 

Quando un percorso pedonale sia adiacente a zone non pavimentate, è necessario prevedere un ciglio da realizzare con materiale atto ad assicurare l'immediata percezione visiva nonché acustica se percosso con bastone.

 
 

Le eventuali variazioni di livello dei percorsi devono essere raccordate con lievi pendenze ovvero superate mediante rampe in presenza o meno di eventuali gradini ed evidenziate con variazioni cromatiche.

 
 

In particolari, ogni qualvolta il percorso pedonale si raccorda con il livello stradale, o è interrotto da un passo carrabile, devono predisporsi rampe di pendenza contenuta e raccordate in maniera continua con il piano carrabile, che consentano il passaggio di una sedia a ruote. Le intersezioni tra percorsi pedonali e zone carrabili devono essere opportunamente segnalate anche ai non vedenti. (Per le specifiche vedi 8.2.1).

 
   
 4.3 Segnaletica  
 

Nelle unità immobiliari e negli spazi esterni accessibili devono essere istallati, in posizioni tali da essere agevolmente visibili, cartelli di indicazione che facilitino l'orientamento e la fruizione degli spazi costruiti e che forniscano una adeguata informazione sull'esistenza degli accorgimenti previsti per l'accessibilità di persone ad impedite o ridotte capacità motorie; in tale caso i cartelli indicatori devono riportare anche il simbolo internazionale di accessibilità di cui all'art. 2 del DPR 27 aprile 1978 n. 384.

 
 

I numeri civici, le targhe e i contrassegni di altro tipo devono essere facilmente leggibili.

 
 Negli edifici aperti al pubblico deve essere predisposta una adeguata segnaletica che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle.  
 

Per i non vedenti è opportuno predisporre apparecchi fonici per dette indicazioni, ovvero tabelle integrative con scritte in Braille.

 
 

Per facilitarne l'orientamento è necessario prevedere punti di riferimento ben riconoscibili in quantità sufficiente ed in posizione adeguata. In generale, ogni situazione di pericolo deve essere resa immediatamente avvertibile anche tramite accorgimenti e mezzi riferibili sia alle percezioni acustiche che a quelle visive.

 
 4.5 Edifici sedi di aziende o imprese soggette al collocamento obbligatorio: 
 

Negli edifici sedi di aziende o imprese soggette al collocamento obbligatorio, il requisito dell'accessibilità si considera soddisfatto se sono accessibili tutti i settori produttivi, gli uffici amministrativi e almeno un servizio igienico per ogni nucleo di servizi igienici previsto. Deve essere sempre garantita la fruibilità delle mense, degli spogliatoi, dei luoghi ricreativi e di tutti i servizi di pertinenza. 

 
 4.6 Raccordi con la normativa antincendio  
 

Qualsiasi soluzione progettuale per garantire l'accessibilità o la visitabilità deve comunque prevedere una adeguata distribuzione degli ambienti e specifici accorgimenti tecnici per contenere i rischi di incendio anche nei confronti di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale. A tal fine dovrà essere preferita, ove tecnicamente possibile e nel rispetto delle vigenti normative, la suddivisione dell'insieme edilizio in"compartimenti antincendio" piuttosto che l'individuazione di "sistemi di via d'uscita" costituiti da scale di sicurezza non utilizzabili dalle persone con ridotta o impedita capacità motoria. 

 
 

La suddivisione in compartimenti, che costituiscono "luogo sicuro statico" così come definito dal D.M. 30 novembre 1983, recante "termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzioni incendi" pubblicato su G.U. n. 339del 12.12.1983 deve essere effettuata in modo da prevedere ambienti protetti opportunamente distribuiti ed in numero adeguato, resistenti al fuoco e facilmente raggiungibili in modo autonomo da parte delle persone disabili,ove attendere i soccorsi.

 
   
 8.1.10 Scale 
 

......Un segnale al pavimento (fascia di materiale diverso o comunque percepibile anche da parte dei non vedenti), situato almeno a 30 cm dal primo e dall'ultimo scalino, deve indicare l'inizio e la fine della rampa. 8.1.12 Ascensore

 
 

........ I pulsanti di comando devono prevedere la numerazione in rilievo e le scritte con traduzione in Braille: in adiacenza alla bottoniera esterna deve essere posta una placca di riconoscimento di piano in caratteri Braille. Si deve prevedere la segnalazione sonora dell'arrivo al piano e, ove possibile, l'installazione di un sedile ribaltabile con ritorno automatico........

 
 

8.2.1 Percorsi......... Fino ad un'altezza minima di 2,10 m dal calpestio, non devono esistere ostacoli di nessun genere, quali tabelle segnaletiche o elementi sporgenti dai fabbricati, che possono essere causa di infortunio ad una persona in movimento.

 
   
 1.2.4   La legge 41/86  
 

Un'altra norma, ancora precedente, che aveva lo scopo di evitare l'esecuzione di opere in cui fossero presenti delle barriere architettoniche, è quella contenuta nella legge finanziaria 28 febbraio 1986 n. 41. Essa fa riferimento alla regolamentazione contenuta in un D.P.R. del 1978 che è stato poi sostituito dal recente D.P.R. 503/96. Art. 32 comma 20: "Non possono essere approvati progetti di costruzione o ristrutturazione di opere pubbliche che non siano conformi alle disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978 n. 384 in materia di superamento delle barriere architettoniche. Non possono essere altresì erogati dallo Stato o da altri Enti pubblici contributi o agevolazioni per la realizzazione di progetti in contrasto con le norme di cui al medesimo Decreto."

 
   
 1.3 Le guide naturali 
 

Per "guida naturale" si intende una particolare conformazione dei luoghi, tale da consentire al disabile visivo di orientarsi e di proseguire la sua marcia senza bisogno di altre indicazioni. 

 
 

Un classico esempio può essere rappresentato da un marciapiede che sia fiancheggiato dal muro continuo di un edificio, che non presenti rientranze o sporgenze e che non sia interrotto da ostacoli fissi o pericoli. In una tale situazione un cieco cammina basandosi sugli indizi acustici come quelli rappresentati dall'eco del muro e dal rumore del traffico parallelo, se presente, o su altri indizi. 

 
 

Il bastone bianco viene usato con movimento pendolare per sondare la presenza di eventuali ostacoli. 

 
 

Anche un muretto basso, il cordolo di una aiuola o una piccola siepe possono costituire una guida naturale, ma in questo caso la loro presenza può essere avvertita soltanto per mezzo del bastone.

 
 

Ovviamente, se l'interruzione fra un'aiuola e l'altra o fra un muretto ed il successivo supera un paio di metri, la zona scoperta dovrà essere attrezzata con un tratto di percorso rettilineo che dovrà iniziare almeno un metro prima che termini il riferimento e finire un metro dopo l'inizio del nuovo riferimento; tale percorso guida va posto a circa 40 cm dal muro o altro riferimento, affinché il disabile visivo possa incontrarlo con facilità. 

 
 

Anche i portici costituiscono di regola una buona guida naturale, soprattutto per i costanti indizi acustici che forniscono. Essi, potendo scegliere, costituiscono sicuramente un percorso preferenziale per i disabili visivi anche per la protezione che offrono contro le intemperie; e ciò è per i ciechi ancora più importante che per i normovedenti, in quanto l'uso dell'ombrello crea intorno alla testa della persona una campana d'ombra acustica che lo priva almeno in parte di questo canale sensoriale.

 
 

Lì dove il progettista preveda la possibilità di ricorrere al sistema di guida naturale, egli dovrà valutare con estrema attenzione la presenza di eventuali pericoli, allo scopo di prevenirli. Ad esempio, anche lungo un tranquillo marciapiede si può nascondere una grave insidia, come quella  rappresentata da quelle scalinate in discesa, perpendicolari al marciapiede e con i lati non protetti, che si aprono spesso nelle zone antiche delle città come accesso a locali seminterrati. In tal caso sarà necessaria la loro segnalazione con il codice di Arresto/pericolo, posto lungo tutto il dislivello e ad almeno 60 cm di distanza da esso, in modo che il cieco abbia il tempo di fermarsi anche se cammina velocemente nel momento in cui avverte sotto i piedi la presenza delle calotte sferiche che, come vedremo, costituiscono il codice di Arresto/pericolo.

 
 

Nell'interno di un edificio, un corridoio, purché non sia largo più di 3 o 4 metri e sopratutto non presenti diramazioni, vani o sporgenze laterali, o altri ostacoli, che siano tali da disorientare il non vedente, rappresenta di per sé, con le sue pareti continue, una guida naturale, poiché offre sia indizi tattili che acustici.

 
 

Anche i tappeti mobili, presenti nelle aerostazioni o nei tragitti di collegamento fra queste e le fermate di altri mezzi di trasporto, costituiscono una buona guida naturale; il percorso-guida dovrà peraltro collegare i vari tronchi dei nastri trasportatori e questi con le scale mobili o fisse, con gli ascensori o con le uscite. Proprio lungo questi tratti di collegamento potranno trovar posto le mappe e i codici tattili di Svolta o di Attenzione necessari per consentire al disabile di raggiungere la sua meta.

 
 

Comunque, a meno che la situazione si presenti con chiara evidenza, sarà opportuno che il progettista si assicuri che le indicazioni già esistenti in una determinata parte del percorso dichiarato idoneo alla guida naturale, siano veramente sufficienti a consentire ai disabili visivi l'orientamento e la sicurezza nella deambulazione; in caso contrario, si dovrà provvedere ad integrare l'ambiente con il necessario percorso-guida artificiale. A tal fine potrà rivelarsi preziosa la disponibilità a collaborare dichiarata dagli esperti della Cooperativa Sociale Servizi Integrati.

 
 

Qualora lungo un percorso dotato di guida artificiale si incontri una guida naturale, sarà opportuno interrompere la guida artificiale soltanto se la guida naturale si prolunga almeno per una quindicina di metri; in caso contrario converrà proseguire con la guida artificiale per favorire una deambulazione più continua e spedita da parte del cieco.

 
 

In alcuni casi anche in presenza di guide naturali sarà necessario installare segnali tattili, ad esempio quando sullo stesso livello coesistono zone riservate a pedoni e biciclette o a pedoni e veicoli in genere. Nel primo caso, di solito, si tratta di un marciapiede sul quale è ricavata una fascia di pista ciclabile; nel secondo caso si tratta di strade sprovviste di marciapiede. In entrambi i casi, poiché a separare le zone assegnate ai diversi tipi di utenti non vi sono gradini riconoscibili tattilmente da un disabile visivo, ma soltanto strisce verniciate o differenti tipi di pavimentazione, è necessario garantire al non vedente una marcia sicura, senza il timore di invadere le zone a traffico veicolare. Ciò si ottiene installando sulla linea di continua fra la zona pedonale e quella carrabile o ciclabile, una striscia di codice di pericolo, di colore opportuno, larga 40 cm,  eventualmente sovrapposta alla striscia dipinta.   

 
 

In certi casi la conformazione o le dimensioni di un marciapiede o l'irregolarità di un incrocio, soprattutto in zone di non recente urbanizzazione, possono presentarsi come del tutto ostili nei confronti dei disabili visivi, al punto che anche una meditata installazione di segnali tattili non è sufficiente a garantire la loro sicurezza; in questi casi non ci si potrà esimere dal riprogettare l'intero incrocio o attraversamento, dato che una tale situazione costituisce la più grave ed evidente delle barriere architettoniche.

 
 

In altri casi sarà sufficiente suggerire al disabile visivo, mediante gli appositi segnali tattili, di effettuare l'attraversamento in un altro punto che non presenti difficoltà o rischi; a tale proposito bisognerà tenere anche conto della presenza o assenza di indizi acustici: così, ad esempio, sarà opportuno evitare, se possibile, di mettere il cieco in condizione di dover attraversare una strada partendo da un punto in cui, per la presenza di pilastri o muri posti sul ciglio della strada stessa, gli sia difficile avvertire con l'udito il sopraggiungere di veicoli. (zona di ombra acustica).

 
 

Quando si passa da un tratto di marciapiede non attrezzato con il  percorso-guida ad una zona che, per la mancanza di guide naturali o per altre ragioni, ospita tale percorso tattile, occorre fare in modo che il disabile visivo intercetti l'inizio di esso. Ciò si ottiene sbarrando tutta la larghezza del marciapiede, a destra e a sinistra del percorso-guida, con il codice di Direzione rettilinea posto perpendicolarmente al senso di marcia e terminante, da un lato con il limite interno del marciapiede (parete di edificio, muretto, siepe, ecc.) e dall'altro con il codice di Arresto/pericolo posto prima del bordo del marciapiede stesso. Quest'ultimo codice fa comprendere al disabile visivo che non si tratta di un segnale di attraversamento o di fermata di autobus e lo induce a inserirsi nel percorso-guida. Inoltre in questo modo, il non vedente che provenga dalla parte opposta, non si accorgerà nemmeno della presenza dei due tratti di codice rettilineo posti a destra e a sinistra della guida che sta seguendo e che a lui non interessano, e proseguirà sul marciapiede, avendo compreso che questo d'ora in poi è dotato di guide naturali.

 
   
 1.4 Localizzazione elettiva di LOGES 
 

A puro titolo esemplificativo e senza pretendere di fornire un'elencazione esaustiva, i luoghi e le situazioni nei quali va installato il percorso-guida possono essere i seguenti:

 
 
  • stazioni ferroviarie e delle linee metropolitane;
  •  aerostazioni;
  • piazzali, cortili, marciapiedi e altre zone pedonali;
  • indicazione delle fermate dei mezzi di superficie;
  • indicazione degli attraversamenti pedonali assistiti o meno da semafori;
  • indicazione di cabine telefoniche;
  • indicazione dell'ingresso di uffici o servizi pubblici o di pubblica utilità (Municipio, ufficio postale, farmacia, Commissariato di P.S., banca, supermercato, ecc.);
  • parchi e giardini;
  • viali di accesso agli edifici all'interno di zone ospedaliere o universitarie;
  • percorsi all'interno di Uffici postali, banche, Enti erogatori di pubblici servizi, grandi centri commerciali o supermercati;
 
 

accesso agli impianti sportivi e percorsi al loro interno, non soltanto per raggiungere  i posti destinati agli spettatori, ma anche per consentire la pratica delle attività sportive (percorso per gli spogliatoi, per i servizi igienici, per la piscina, la palestra, ecc.).

 
   
 1.5 I canali sensoriali utilizzati da LOGES 
 

Il sistema LOGES fornisce informazioni direzionali e avvisi situazionali attraverso quattro differenti canali: il senso cinestesico e quello tattile plantare, il senso tattile manuale (attraverso il bastone bianco), l'udito e il contrasto cromatico (per gli ipovedenti).

 
 

A tale risultato, di immediata efacile comprensione da parte degli utilizzatori, si è giunti attraverso la comparazione e lo studio dei linguaggi e dei materiali finora adottati in varie parti del mondo, razionalizzandoli ed ottimizzandoli fino ad ottenere un sistema organico e del tutto soddisfacente. 

 
 

Esso è stato sottoposto al  vaglio di centinaia di disabili visivi,italiani e stranieri, che lo hanno ritenuto perfettamente conforme alle loro esigenze e ne hanno apprezzato la totale affidabilità e la semplicità d'uso. 

 
 

a) "LOGES" fornisce informazioni cinestesi che e tattili, differenziando la "texture" della sua superficie rispetto all'intorno e delle diverse parti della sua superficie tra loro (informazione tattile plantare o con l'uso del bastone).

 
 

b) Fornisce informazioni acustiche provenienti dalla punta del bastone o dalla suola della scarpa, in conseguenza della differente risposta sonora del materiale che forma il percorso-guida rispetto a quello del resto della pavimentazione, quando questo sia diverso. 

 
 

c) Fornisce informazioni visive, attraverso il contrasto cromatico tra il percorso e l'intorno e tra i diversi elementi indicatori del percorso stesso, a beneficio degli ipovedenti, ma anche degli stessi normovedenti.

 
   
 1.6 Segnali tattili e percorsi tattili 
 

Poiché l'eliminazione delle barriere percettive riguarda sia i ciechi che gli ipovedenti, gli ausili per agevolare "l'orientamento, la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo" devono prevedere anche messaggi di tipo visivo. Pertanto, ogni volta che nel testo si parla di percorsi o segnali tattili, si deve intendere che essi devono presentare anche un adeguato contrasto di luminanza rispetto al pavimento circostante.

 
 

La terminologia utilizzata per indicare "accorgimenti e segnalazioni" per la deambulazione autonoma dei disabili visivi è piuttosto varia: si parla di "percorsi a terra", "percorsi tattili", "guide tattili", "piste tattili", "indicazioni tattili a terra", "segnalazioni sul piano del calpestio", ecc.

 
 

Tutte queste denominazioni sono spesso usate come sinonimi. E' invece importante tenere nettamente distinti due concetti fondamentali: quello di "Percorso tattile" e quello di "segnale tattile".

 
 

Infatti non è assolutamente necessario che i marciapiedi siano ricoperti per tutta la loro lunghezza dalle speciali piastrelle, dato che i disabili visivi  sono in grado di seguire le cosiddetta guide naturali,  come un muro su continuo un marciapiede, che non presenti pericoli od ostacoli particolari. In questo caso, quello di cui il minorato della vista ha bisogno è soltanto di essere avvisato quando egli venga a trovarsi in prossimità di un punto specifico, ad esempio se è giunto all'altezza di una fermata di autobus o della metropolitana o quando si trovi davanti all'ingresso di un ufficio comunale o di un ambulatorio della A.S.L.. Vi sono poi segnali che  indicano il cambio di funzione di una zona, ad esempio da marciapiede a strada carrabile, per cui è necessario informare il disabile visivo con l'apposito segnale di "Pericolo Valicabile", che vedremo in seguito, quando stia per attraversare una strada e il marciapiede termini con uno scivolo,  utilissimo per chi ha problemi fisici, ma che costituisce un serio pericolo per chi non vede. Questi infatti potrebbe non accorgersi di stare entrando sulla carreggiata dove passano le  auto.

 
 

In tutti questi casi, ed in altri ancora, si installeranno dei semplici "segnali tattili",  Quindi, quando su un marciapiede è posta una striscia di canaletti perpendicolari al senso di marcia, che termina da un lato sul bordo e dall'altro in prossimità del muro, non bisogna pensare che il "percorso tattile" porta i ciechi a sbattere contro il muro, dato che non si tratta di un "percorso" ma di un "segnale"; questo indica al cieco che lo intercetta che, svoltando verso la strada, troverà la fermata o il semaforo.

 
 

D'altra parte, il cieco che giunga su questo segnale dopo aver attraversato la strada o scendendo dall'autobus, potrà utilizzarlo per raggiungere il muro o una qualsiasi altra guida naturale presente, che egli poi seguirà verso destra o verso sinistra, a seconda della sua destinazione.

 
 

I veri e propri "percorsi tattili", invece, devono essere installati nei grandi spazi, dove mancano riferimenti fisici o acustici che possano indirizzare il cieco nella giusta direzione.

 
 

Ciò si verifica in un piazzale pedonale, nell'atrio di una stazione o di un aeroporto, ovvero anche su un marciapiede su cui si incontrano ostacoli o pericoli.

 
   
 
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