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Impianti Sportivi
   
 Requisiti per l'accessibilità degli impianti sportivi.  
   
 Ai sensi della normativa vigente, gli impianti sportivi di qualsiasi genere, sia pubblici che privati aperti al pubblico, devono essere accessibili autonomamente anche per i non vedenti e gli ipovedenti.  
 Perché possano considerarsi a norma e quindi agibili ai sensi dell'Art. 24.7 della legge 104/92, devono presentare i seguenti requisiti:  
 - In corrispondenza con l'ingresso dell'impianto, il marciapiede deve essere sbarrato con la striscia di piastrelle in granito-grés recante i canaletti del codice rettilineo che conducono fino all'ingresso.  
 - Nelle immediate vicinanze dell'ingresso deve essere posizionata una mappa a rilievo con annessa legenda in braille e in caratteri a lettura facilitata, che desccrive la situazione dei luoghi, l'andamento delle piste tattili e che consente di individuare i vari locali destinati al pubblico e agli atleti.  
 - I disabili visivi “minorati della vista” (ciechi ed ipovedenti) devono essere posti in grado di raggiungere sia i posti previsti per gli spettatori, sia i locali dedicati a chi svolge l'attività sportiva cui l'impianto è destinato.  
 - Conseguentemente, la pista tattile deve condurre dall'ingresso fino alle tribune e agli altri servizi previsti per gli spettatori (servizi igienici, punti di ristoro, uscite di sicurezza, ecc.), sia agli spogliatoi, ai servizi igienici, alle docce, al luogo ove si svolge l'attività sportiva (piscina, palestra, campo di gioco, ecc.). 
 - Tutte le scale, anche non comprese nel percorso indicato dalla pista tattile, devono essere segnalate con il codice di "pericolo valicabile" posto a circa 50/60 cm prima dell bordo del primo gradino in discesa e con il codice di "attenzione" posto a circa 30 cm dal primo gradino in salita (Art. D.P.R. 503/96).  
 - Tutte le zone che possono presentare dei rischi per l'incolumità dei disabili visivi devono essere delimitate con il segnale di "arresto/pericolo", posto ad almeno 50 cm dal punto pericoloso (ad esempio il bordo della piscina).  
 

Ad ecezione di particolari esigenze cromatiche dettate da convenzioni e norme relative ai campi di gioco, ai colori all’illuminazione delle piste, alle dimensioni e morfologia delle simbologie che sono convenzionalmente stabilite nelle regole delle varie discipline, gli impianti sportivi ed i locali loro annessi (spogliatoi, servizi igienici, aree adibite alla socializzazionee ristorazione, all’amministrazione, all’infermeria, ed ai servizi commerciali), debbono in ogni caso essere usufruibili autonomamente dai disabili visivi (non vedenti ed ipovedenti). Deve pertanto essere dedicata particolare cura alla progettazione e realizzazione degli spazi sotto il profilo 

 
 

- dell’illuminazione 

 
 - dei colori e dei contrasti delle superfici orizzontali e verticali   
 

- dell’arredamento 

 
 

- dell’utilizzabilità di apparecchi ed utensili collegati alle attività sportive ed alla cura della persona 

 
 

Le vie d’esodo, i luoghi statici sicuri ed ogni presidio rivolto alla sicurezza ed ai comportamenti in caso di emergenza debbono essere fruibili autonomamente dai disabili della vista sia che si tratti di atleti che di spettatori. A tale scopo debbono essere predisposti percorsi riconoscibili tattilmente e cartellonistica a rilievo. 

 
   
 
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